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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato analitico-induttivamente, per l'anno d'imposta 2002, un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d'affari ai fini IVA, ritenendo che il contribuente esercitasse l'attività di affittacamere tramite sette appartamenti ammobiliati di sua proprietà. Dopo l'annullamento dell'avviso da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, principalmente, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente. Un secondo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione, è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza, osservando che la Commissione regionale, seppure con motivazione sintetica, aveva indicato le ragioni della decisione: l'irrilevanza vincolante di altre sentenze relative alla stessa vicenda e la scarsa rilevanza di un accesso dei verbalizzanti effettuato nel 2005 rispetto all'anno d'imposta 2002. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata formulazione del quesito di fatto. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72

    Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi tributari.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43

    Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore dell'Agenzia delle entrate non richiede uno specifico mandato alle liti o una procura speciale, trattandosi di rapporti interni tra l'Agenzia e l'Avvocatura.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi di impugnazione e rispettare i requisiti formali previsti per ciascuna censura.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura relativa alla nullità della sentenza, fondata su un vizio processuale o motivazionale, non richiede necessariamente l'indicazione di specifici atti o documenti nei termini propri delle censure riferite all'omesso esame di fatti decisivi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, il motivo relativo a un vizio di motivazione doveva essere accompagnato da un quesito di fatto; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la violazione delle norme sulla motivazione.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza necessità di una trattazione estesa quando il ragionamento del giudice sia comunque comprensibile.

  • Art. 111 Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; non ogni motivazione breve o sintetica è però nulla, purché renda percepibile la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Una sentenza non è nulla per motivazione insufficiente soltanto perché è sintetica: è sufficiente che indichi, anche concisamente, le ragioni essenziali della decisione e consenta di ricostruire il percorso logico del giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili al momento della proposizione del ricorso; la mancanza del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Le sentenze pronunciate in altri giudizi tra le stesse parti non sono automaticamente vincolanti per il giudice se non ricorrono i presupposti dell'efficacia del giudicato e dell'identità dell'oggetto deciso.
  • Gli elementi probatori devono essere riferibili, per quanto possibile, all'anno d'imposta contestato: accertamenti o descrizioni dei luoghi effettuati molti anni dopo possono avere rilevanza limitata se non dimostrano la situazione esistente nel periodo fiscale oggetto di verifica.
  • L'Amministrazione finanziaria che impugna una decisione favorevole al contribuente deve dimostrare uno specifico vizio della sentenza; la mera contrapposizione alla valutazione dei giudici di merito non è sufficiente in sede di legittimità.
  • In caso di rigetto del ricorso dell'Amministrazione, il contribuente conserva il risultato favorevole ottenuto nei gradi di merito e può ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

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