Cassazione Penale, Ordinanza n. 29386/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 21 giugno 2024. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, ma l'atto risultava privo della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; in mancanza, l'atto è inammissibile.
L. 23 giugno 2017 n. 103
La modifica normativa richiamata dalla Corte ha introdotto/rafforzato il requisito della sottoscrizione tecnica dell'atto di ricorso in cassazione da parte di un difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione è requisito di ammissibilità dell'impugnazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica prevista dall'art. 613 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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