Cassazione Penale, Ordinanza n. 17397/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i reati originariamente contestati, poiché l'ordinanza si limita a scrutinare il solo motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza d'appello e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un solo motivo: ha contestato il ricorso alla motivazione per relationem e la asserita insussistenza di una autonoma valutazione da parte del giudice di appello, con conseguente difetto di apparato motivazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, poiché non individuava alcuna questione concreta ed effettiva ma si risolveva in una censura astratta; ha inoltre rilevato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio, unica questione devoluta in appello, era sintetica ma comunque esistente.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente dal tipo di censura proposta in cassazione sulla motivazione; la Corte ne valorizza la necessità di una deduzione specifica e non astratta del vizio denunciato.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza deve indicare una questione concreta e specifica, non essendo sufficiente una critica generica o astratta alla motivazione per relationem.
- La motivazione per relationem non è di per sé causa di nullità o illegittimità della decisione quando il giudice di merito fornisca comunque un apparato motivazionale, anche sintetico, ma effettivo, sul punto devoluto.
- Quando il motivo di ricorso non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata e non evidenzia un vizio effettivo, il ricorso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →