Cassazione Penale, Sentenza n. 19370/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva ritenuto Barranco responsabile per alcuni furti in abitazioni rurali (capi A e B), per un furto di bestiame (capo H) e per detenzione illegale di arma (capo G). Il ricorso per cassazione denunciava vizi di motivazione e travisamento della prova: (i) per il furto di ovini (capo H) si contestava l'assenza di elementi concreti che collegassero Barranco al furto, essendo l'animale ritrovato mesi dopo in locali di terzi dove il ricorrente svolgeva attività di accudimento; (ii) per il delitto di detenzione d'arma (capo G) si sosteneva che non essendo stata rinvenuta alcuna pistola la condanna si fondava solo su intercettazioni riconducibili a "vanterie" e dunque su prove insufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi G) (detenzione illegale di arma) e H) (furto di ovino) e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Ha confermato implicitamente (non annullato) le statuizioni riguardanti gli altri capi per i quali la responsabilità era sorretta da riprese video e riconoscimento. La Corte ha ritenuto insufficiente, per i capi G ed H, il compendio probatorio utilizzato dalla Corte d'appello: la sola presenza del ricorrente nella stalla del coimputato unitamente al rinvenimento dell'animale non prova il concorso nel furto, e le intercettazioni non possono, da sole e senza riscontri (sequestro/ritrovamento dell'arma o riscontri filmici), giustificare la condanna. Inoltre ha ordinato al giudice di merito di verificare la procedibilità del reato di furto (capo H) alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 (procedibilità a querela) e delle regole di tempestività previste dall'art.85 del medesimo decreto per fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis
La Corte ha richiamato la nuova formulazione (D.Lgs. n.150/2022) per sottolineare la necessità di verificare la querela quale condizione di procedibilità per il furto contestato (capo H) se il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto ma la querela viene presentata successivamente.
art. 192 cod. proc. pen. (comma secondo)
valutazione con particolare attenzione e rigore delle dichiarazioni captate nelle intercettazioni, quando la prova consista in "parole" senza sequestri/riscontri
La Corte ha richiamato il canone giurisprudenziale secondo cui le intercettazioni che costituiscono l'unico elemento di prova devono essere valutate con rigore: se esistono più ricostruzioni possibili, la scelta condannante deve poggiare su un dato probatorio idoneo a superare il "ragionevole dubbio" con alto grado di credibilità razionale.
D.Lgs. n.150/2022 (art. 2 e art. 85)
art. 2 lett. i) e art. 85: "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
La Corte ha disposto che il giudice di rinvio verifichi la sussistenza e la tempestività della querela ai fini della procedibilità del capo H, essendo il furto ricompreso tra i reati che la riforma ha reso perseguibili a querela.
Giurisprudenza: Cass. Sez.6, n.1893 del 12/11/1992 (Rv. 193537)
Principio secondo cui, nel concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice
La Corte ha richiamato il principio per affermare che la mera presenza dell'imputato nel luogo ove venne rinvenuta la merce o l'animale sequestrato non è sufficiente a fondare la responsabilità per concorso di reato senza elementi che attestino la partecipazione attiva o la consapevolezza della provenienza illecita.
Massime di principio
- La semplice presenza dell'imputato nel luogo dove viene rinvenuta merce o bestiame provento di furto, specie se il ritrovamento avviene mesi dopo il fatto, non è di per sé sufficiente a provare il concorso nel furto; occorrono elementi concreti che dimostrino la partecipazione materiale, l'istigazione o il contributo intenzionale al reato.
- Le intercettazioni telefoniche o ambientali che riportano dichiarazioni di possesso di armi (la cosiddetta "parola" sull'arma) richiedono riscontri oggettivi (sequestro, ritrovamento, riscontro filmico o altri elementi coerenti) prima di poter fondare una condanna; in loro mancanza la valutazione deve essere particolarmente rigorosa e tendente a escludere interpretazioni speculative o riconducibili a "vanterie".
- Quando la prova ammissibile offre più ricostruzioni possibili, il giudice deve operare la scelta probatoria che escluda il "ragionevole dubbio" con un grado di credibilità elevato; se tale grado non sussiste l'orientamento giurisprudenziale impone l'assoluzione o il rinvio per acquisire ulteriori elementi.
- A seguito delle modifiche di procedibilità introdotte (D.Lgs. n.150/2022), per i reati divenuti perseguibili a querela è indispensabile verificare la sussistenza e la tempestività della querela: l'assenza o l'irregolare esercizio della querela può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
- In casi analoghi il giudice di merito, su rinvio, dovrà cercare riscontri ulteriori e concreti (es. documentazione temporale che colleghi l'imputato al fatto, testimoni, filmati coerenti, tracce biologiche, sequestri) prima di confermare una condanna fondata su presunzioni o su elementi indiziari isolati.
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