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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Ameglia – Area Vigilanza n. 53 del 2 luglio 2025, di apposizione di elementi dissuasori di sosta su di un tratto della via Fabbricotti.

Giustizia amministrativa202500865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di apposizione di elementi dissuasori della sosta lungo un tratto di via Fabbricotti, con rimozione di paletti e catena recanti l’indicazione di proprietà privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’ordinanza comunale deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 157 e 158 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 180 del d.P.R. 495/1992, sostenendo che non ricorressero i presupposti per qualificare come abusiva la sosta sull’area e che il tratto stradale, rettilineo e privo di ostacoli, consentisse la sosta lungo il margine destro della carreggiata. Hanno inoltre denunciato manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 180, comma 6, del d.P.R. 495/1992, degli artt. 2, 5, comma 3, e 7 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 7 della l. 241/1990, sostenendo che i dissuasori, pur collocati sul sedime stradale, incidessero sulla fruizione dell’area privata, estranea alla nozione di strada, e che fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Con il terzo motivo hanno censurato la mancata acquisizione dell’autorizzazione ministeriale relativa alla conformità dei dissuasori. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per vari profili, tra cui l’illegittima destinazione dell’area a parcheggio e il difetto di interesse, ma tali eccezioni non sono state esaminate perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il fondo interessato, compreso tra il margine della carreggiata e il marciapiede posto lungo il fiume Magra, costituisca banchina stradale ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 4, del codice della strada. La banchina, anche se di proprietà privata, è pertinenza della strada e svolge una funzione di margine di sicurezza; su di essa vige il divieto di sosta previsto dagli artt. 157, comma 3, e 158, comma 2, lett. f), del d.lgs. 285/1992, salvo diversa segnalazione. Il divieto risultava comunque rafforzato da un segnale di divieto di sosta, la cui ripetizione dopo ogni intersezione non era necessaria perché l’intersezione invocata dai ricorrenti non interessava il senso di marcia cui si riferiva il divieto. Essendo la sosta vietata ex lege, la collocazione dei dissuasori era giustificata dall’art. 180 del d.P.R. 495/1992, che consente dispositivi diretti a impedire materialmente la sosta abusiva. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio è stato respinto perché i provvedimenti limitativi della circolazione sono atti amministrativi generali, esclusi dall’obbligo partecipativo ai sensi dell’art. 13 della l. 241/1990; inoltre, la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, stante il divieto legale di sosta. Il terzo motivo è stato giudicato generico: a fronte della documentazione comunale sulle certificazioni dei dissuasori, spettava ai ricorrenti indicare concretamente perché il modello utilizzato non rientrasse tra quelli autorizzati per forma, materiali e caratteristiche. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, n. 4, d.lgs. 285/1992

    parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati

    La porzione di terreno compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiede lungo il fiume è qualificata come banchina stradale.

  • art. 157, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine

    La sosta sulla banchina è vietata, salvo diversa segnalazione.

  • art. 158, comma 2, lett. f), d.lgs. 285/1992

    Prevede il divieto di sosta sulla banchina stradale, salvo diversa segnalazione.

  • art. 180 d.P.R. 495/1992

    dispositivi utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva dei veicoli in aree o zone determinate

    La norma legittima l’installazione di dissuasori quando siano diretti a impedire una sosta abusiva.

  • art. 120, comma 1, lett. a), d.P.R. 495/1992

    Il divieto generale di sosta rende non necessaria, nel caso concreto, la segnalazione, pur risultando comunque apposto un segnale di divieto.

  • art. 104 d.P.R. 495/1992

    L’obbligo di ripetizione della segnaletica va riferito alle intersezioni che interessano il senso di marcia sul quale insiste il divieto.

  • art. 13 l. 241/1990

    Esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale ai procedimenti diretti all’emanazione di atti amministrativi generali.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio per i provvedimenti generali limitativi della circolazione.

Massime di principio

  • La porzione di terreno compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino elemento longitudinale previsto dall’art. 3, comma 1, n. 4, del codice della strada costituisce banchina stradale anche quando appartiene a un privato, se svolge la funzione di pertinenza e margine di sicurezza della strada.
  • La sosta sulla banchina stradale è vietata per legge, salvo diversa segnalazione; pertanto, l’amministrazione può installare dissuasori ai sensi dell’art. 180 del d.P.R. 495/1992 per impedire materialmente la sosta abusiva.
  • L’obbligo di ripetere la segnaletica di divieto dopo ogni intersezione riguarda le intersezioni che interessano il senso di marcia sul quale insiste il divieto, non qualsiasi intersezione fisicamente presente lungo il tratto stradale.
  • I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare hanno natura di atti amministrativi generali e, ai sensi dell’art. 13 della l. 241/1990, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della medesima legge.
  • La censura relativa alla conformità dei dissuasori è generica se il ricorrente non indica concretamente, anche a fronte della documentazione dell’amministrazione, per quali ragioni il modello installato non rispetti i requisiti di forma, materiali e caratteristiche previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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