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Sentenza

Sentenza n. 1242/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 4286/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 4286/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo la piena attuazione della sentenza n. 4286/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Nelle more del giudizio, il Ministero ha dato integrale esecuzione alla pronuncia e il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio. Il Ministero è stato considerato parte virtualmente soccombente e condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di causa, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto, posto a carico del Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la sentenza durante il processo e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese: l'amministrazione può essere condannata quale parte virtualmente soccombente, in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
  • Le spese liquidate possono essere distratte direttamente in favore dei difensori che si dichiarino antistatari, secondo il combinato disposto dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 93 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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