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Ordinanza

Ordinanza n. 429/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Lodi datato 13.01.2026, codice P-LO/L/Q/2025/107100731;

Giustizia amministrativa202601111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Lodi che ha archiviato la domanda di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, quantomeno, il mancato esame o la mancata riapertura del procedimento, ma non sono specificati ulteriori motivi di legittimità. Il giudice ha rilevato che il procedimento si è svolto secondo le scansioni temporali previste dalla legge, che le comunicazioni sono state indirizzate al domicilio eletto dalla lavoratrice e che non erano stati rappresentati, né all'amministrazione né in giudizio, elementi sopravvenuti astrattamente idonei a sollecitare la riapertura del procedimento, come la sopravvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso è stato ritenuto privo di elementi di fondatezza, poiché il procedimento risultava rispettoso delle scansioni temporali previste dalla legge, le comunicazioni risultavano effettuate presso il domicilio eletto dalla lavoratrice e non erano stati allegati fatti sopravvenuti idonei a giustificare la riapertura del procedimento. Mancando il fumus boni iuris, il giudice ha ritenuto non necessario accogliere la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'assenza del fumus boni iuris ha condotto al rigetto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il ricorso non può essere accolto quando, al sommario esame, l'amministrazione risulti aver rispettato le scansioni temporali previste dalla legge e le comunicazioni risultino correttamente indirizzate al domicilio eletto dall'interessato.
  • La mera allegazione di fatti sopravvenuti non specificamente rappresentati all'amministrazione o al giudice non impone la riapertura del procedimento; occorre indicare elementi concretamente idonei a sollecitare una nuova valutazione, quale, in astratto, la sopravvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro.
  • L'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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