Sentenza n. 6628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione prima) n. 1956, pubblicata il 21 ottobre 2025 e notificata il 22 dicembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il divieto immediato di prosecuzione dell’attività ricettiva esercitata presso un immobile sito in un’area interessata da dissesto idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (operatore ricettivo)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato il provvedimento di divieto immediato di prosecuzione dell’attività ricettiva, adottato a seguito dell’esito negativo delle verifiche della Polizia locale e fondato sulla perdurante vigenza di un’ordinanza contingibile e urgente del 12 febbraio 2010, che interdiceva a chiunque di praticare le zone interessate da dissesto idrogeologico e frane. Con un unico motivo il Comune ha dedotto motivazione apparente e contraddittoria della sentenza, sostenendo che il TAR non avrebbe adeguatamente considerato l’interdizione della circolazione e della permanenza nell’area, la vigenza dell’ordinanza del 2010, l’incompetenza della Polizia locale a verificare la persistenza del fenomeno franoso, il dissesto generalizzato e i molteplici vincoli gravanti sulla zona. Il Comune ha inoltre contestato il rilievo attribuito dal TAR al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e ha sostenuto l’esistenza di un divieto non solo di nuove edificazioni, ma anche di cambi di destinazione d’uso idonei a incidere sulla vulnerabilità dell’area. È stata altresì riproposta l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardiva impugnazione dell’ordinanza del 2010.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il divieto di prosecuzione dell’attività si fondava esclusivamente sugli accertamenti negativi della Polizia locale del 2 aprile 2025, i quali si erano limitati a richiamare l’ordinanza del 2010 e la sua mancata revoca, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare l’attuale persistenza del fenomeno franoso e della situazione di pericolo. Il Collegio ha precisato che, in linea di principio, un’ordinanza contingibile e urgente non deve necessariamente prevedere una data di scadenza; tuttavia, dopo quindici anni dalla sua adozione, un divieto di prosecuzione dell’attività fondato sull’interdizione permanente di un’area richiede una motivazione attuale sulla perdurante pericolosità. Non sono state ritenute utilizzabili, a tal fine, le fotografie prodotte solo nel giudizio e non valorizzate nel procedimento amministrativo. I vincoli gravanti sull’area non sono stati considerati ragioni ulteriori e sufficienti, anche in ragione del rilascio della concessione edilizia in sanatoria successivamente all’ordinanza. Il riferimento al divieto di nuove edificazioni o di mutamenti di destinazione d’uso è stato giudicato non dirimente, perché si trattava di una motivazione non contenuta nel provvedimento impugnato e non utilizzabile per integrarne ex post la motivazione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
La decisione riguarda un’ordinanza contingibile e urgente comunale, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
art. 2, comma 6, d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla l. 3 agosto 1998, n. 267
Il TAR aveva richiamato la disposizione in relazione alla presumibile insussistenza, al momento del rilascio della sanatoria, di una situazione di rischio idrogeologico; il Consiglio di Stato conferma la rilevanza della sanatoria nel quadro valutativo, senza svolgere un’interpretazione autonoma della norma.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica.
art. 142 d.lgs. 42/2004
Richiamato dal Comune quale fonte di un vincolo ambientale gravante sull’area, ma ritenuto non sufficiente a fondare il divieto concretamente adottato.
Massime di principio
- La perdurante efficacia formale di un’ordinanza contingibile e urgente non esonera l’amministrazione, quando la utilizzi a distanza di molti anni per vietare la prosecuzione di un’attività, dall’accertare e motivare l’attualità dei presupposti di pericolo che ne avevano giustificato l’adozione.
- Un provvedimento che vieta la prosecuzione di un’attività per ragioni di sicurezza è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si limiti a richiamare un’ordinanza risalente e la sua mancata revoca, senza indicare elementi concreti sulla persistente attualità del rischio.
- La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio e non valorizzata nel procedimento amministrativo non può colmare il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante ragioni ulteriori, come il divieto di nuove edificazioni o di mutamento di destinazione d’uso, che non risultino espresse nell’atto.
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