Sentenza del 15/05/2018 n. 571 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Mutazione della natura della contestazione - Prestazioni qualificate nel P.V.C. come operazioni oggettivamente inesistenti e costi non documentati - Mutamento della qualificazione nell'avviso di accertamento in prestazioni soggettivamente inesistenti - Contraddittorio preventivo sulla nuova contestazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata instaurazione del contraddittorio preventivo sulla nuova contestazione ha determinato la radicale nullità dell’avviso di accertamento. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con prevalenza della posizione del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) le operazioni erano state contestate come oggettivamente inesistenti e i relativi costi come non documentati. Nell’avviso di accertamento, invece, l’Amministrazione ha modificato la qualificazione giuridica e fattuale della contestazione, ritenendo le prestazioni soggettivamente inesistenti. Tale mutamento della natura dell’addebito avrebbe richiesto un nuovo e specifico contraddittorio endo-procedimentale con il contribuente, affinché potesse conoscere la nuova contestazione e difendersi prima dell’emissione dell’atto.
Norme richiamate
Art. 12, ultimo comma, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma impone il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale quando l’Amministrazione intenda fondare l’accertamento su una contestazione diversa da quella prospettata nel P.V.C. La modifica sostanziale della natura dell’addebito, senza previa interlocuzione con il contribuente, comporta la nullità dell’avviso di accertamento.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può modificare sostanzialmente, nell’avviso di accertamento, la natura della contestazione formulata nel P.V.C. senza consentire al contribuente di interloquire preventivamente.
- Il contraddittorio è necessario quando la nuova qualificazione non costituisce una semplice precisazione giuridica, ma introduce un diverso fatto contestato o una diversa struttura dell’illecito fiscale.
- La qualificazione di operazioni oggettivamente inesistenti non è automaticamente sovrapponibile a quella di operazioni soggettivamente inesistenti: il mutamento può incidere sulla strategia difensiva e richiede quindi una nuova possibilità di difesa.
- In situazioni analoghe, occorre confrontare attentamente il contenuto del P.V.C. con quello dell’avviso di accertamento per verificare se l’Amministrazione abbia introdotto una contestazione sostanzialmente nuova.
- Se la nuova contestazione non è stata sottoposta preventivamente al contribuente, l’avviso può essere impugnato per violazione del contraddittorio e dichiarato nullo.
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