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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22996/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di prevenzione dell'appartamento in Napoli, via Calata Capodichino n.32 (acquistato il 9/9/2020 per €60.000). Il ricorrente deduce carenza di motivazione e violazione degli artt. 1, 4 e 24 del d.lgs. 159/2011 nonché degli artt. 2-bis e 2-ter della l. 575/1965, sostenendo che l'immobile era stato pagato con parte di €140.000 precedentemente restituiti a seguito di dissequestro (6/9/2019) e che non sussisteva collegamento accertato tra quella provvista e attività illecite; si lamenta altresì la mancata considerazione della pronuncia di assoluzione/ordinanza del Tribunale del riesame e della sentenza della Corte EDU "Isaia" richiamata in tema di preclusione tra giudizi penali e procedimenti di prevenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato il decreto impugnato limitatamente all'immobile di via Calata Capodichino e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la sentenza rescindente aveva contestato la carenza motivazionale della Corte territoriale circa la proporzione tra la disponibilità di €140.000 (dissequestrati) e l'acquisto per €60.000; ha censurato la mancata e insufficiente valutazione da parte della Corte d'appello dell'ordinanza di riesame e della pronuncia penale favorevole, e ha ritenuto necessario un approfondimento motivato sulla provenienza della provvista e sul collegamento con le attività illecite. Restano invece irrevocabili le parti del decreto che riguardano la pericolosità di Lucci e gli altri beni già giudicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Le norme sono state richiamate in relazione ai presupposti della confisca di prevenzione e all'onere motivazionale; la Corte ha evidenziato la differenza tra sequestro penale e misura di prevenzione e l'esigenza di valutare la sproporzione tra beni e redditi dichiarati ai fini della confisca

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione personali e patrimoniali)

    Richiamate dai difensori in relazione ai presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione; la Corte ha esaminato il tema della pericolosità sociale e della temporalità degli atti illeciti ai fini della confisca

  • Sentenza Corte EDU "Isaia"

    Citata in punto di principio secondo cui una pronuncia penale favorevole può avere effetto preclusivo rispetto a misure ablative; la Cassazione chiarisce però che tale effetto opera solo se nei due procedimenti sono stati valutati gli stessi specifici elementi fattuali e la stessa questione sulla lecita acquisizione del bene

Massime di principio

  • La pronuncia penale favorevole (assoluzione o dissequestro) può avere efficacia preclusiva rispetto a una confisca di prevenzione solo quando nei due giudizi siano stati confrontati e valutati gli stessi specifici elementi fattuali relativi alla provenienza dei beni
  • Il sequestro preventivo penale e la confisca di prevenzione hanno finalità e presupposti diversi: il primo è legato all'accertamento del reato e al profitto del reato, la seconda alla pericolosità sociale e alla sproporzione tra patrimoni e redditi dichiarati
  • Quando un bene è stato restituito a seguito di dissequestro, il giudice di prevenzione non può semplicemente ignorare o trascurare l'ordinanza di riesame e la motivazione che ha portato alla restituzione: deve confrontarsi esplicitamente con quegli elementi e spiegare perché ritiene che persista l'origine illecita
  • La mancanza di una motivazione adeguata circa la proporzione tra la provvista disponibile e il valore del bene acquistato (es. €140.000 vs €60.000) è motivo valido per annullamento e rinvio: il giudice deve spiegare puntualmente il nesso causale o la sua assenza
  • Elementi extracontestuali (es. ingenti prelievi familiari, liquidazioni polizze, movimenti bancari significativi) possono giustificare un convincimento circa l'origine illecita delle somme, ma devono essere esplicitamente valutati e motivati dal giudice
  • In presenza di questioni miste di fatto e diritto (identità degli elementi considerati nei diversi procedimenti), il ricorso deve indicare specificamente le coincidenze di fatto per ottenere il riconoscimento dell'effetto preclusivo della pronuncia penale
  • In sede di valutazione preventiva il giudice deve sempre bilanciare le esigenze di tutela sociale con il rispetto dei principi del contraddittorio e dell'adeguata motivazione: decisioni ablative parziali richiedono motivazioni puntuali per ciascun bene

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