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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18628/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha ripristinato la custodia cautelare: Martini deduce violazione dell'art. 279 c.p.p. contestando la definizione della revoca come 'ai limiti dell'abnormità' e sostenendo che il giudice che svolge l'interrogatorio possa legittimamente revocare la misura; inoltre rileva che il Tribunale del riesame aveva subordinato l'efficacia della misura all'esaurimento dei rimedi. Vespasiani deduce la violazione degli artt. 588, 310 comma 3 e 311 c.p.p., lamentando il mancato rispetto della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare in pendenza di impugnazione e sostenendo che, dopo l'ordinanza del riesame sul procedimento davanti al GIP di Tivoli, non sia stata adottata alcuna misura che consentisse la trasmissione degli atti e la nuova richiesta cautelare da parte della Procura di Roma.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente disposto la trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p., poiché la decisione del riesame comportava l'adozione della misura a fronte del rigetto originario del GIP di Tivoli. Ne consegue che la Procura di Roma era legittimata a formulare una nuova richiesta cautelare al GIP di Roma. Una volta che il giudice competente (GIP di Roma) ha riconosciuto la propria competenza e ha adottato ex novo l'ordinanza cautelare, il provvedimento precedente (quello emesso dal Tribunale del riesame) ha perso efficacia e l'effetto sospensivo ex art. 310 comma 3 c.p.p. relativo al precedente titolo non ostava alla nuova ordinanza. Perciò la revoca disposta dopo l'interrogatorio è stata ritenuta illegittima. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    La trasmissione degli atti al giudice competente è corretta quando il provvedimento adottato dal riesame determina l'adozione della misura; il giudice competente che interviene tempestivamente sostituisce l'atto precedente che perde efficacia

  • art. 310 comma 3 cod. proc. pen.

    L'effetto sospensivo dell'atto impugnato non impedisce la proposizione di una nuova richiesta cautelare al giudice che riconosce la propria competenza: il titolo emesso dal giudice competente è autonomo e rende irrilevante l'effetto sospensivo riferibile al provvedimento caducato

  • art. 279 cod. proc. pen.

    La valutazione del collegio ha escluso che la revoca disposta a seguito dell'interrogatorio fosse legittima nel caso di specie, perché l'ordinanza valida era quella emessa dal giudice competente che aveva sostituito il provvedimento precedente

  • art. 588 cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina dell'esecuzione delle misure cautelari e delle sospensioni in pendenza di impugnazione; il Tribunale ha ritenuto che, una volta che il giudice competente adotta una nuova ordinanza, la precedente situazione sospensiva non vincola il nuovo provvedimento

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Rilevata in relazione alla disciplina delle misure cautelari e delle loro vicende impugnatorie; interpretata insieme agli articoli sulla competenza e sulla trasmissione degli atti

  • art. 605, 629, 630 cod. pen. (richiami)

    Articoli penali evocati per descrivere la fattispecie iniziale (sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni) e la riqualificazione operata dal riesame (da art. 605 a art. 630)

Massime di principio

  • Se il Tribunale del riesame, in sede di appello contro il rigetto di una richiesta cautelare, dichiara l'incompetenza e dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p., il giudice competente che interviene tempestivamente può adottare ex novo la misura cautelare: il suo provvedimento sostituisce e annulla l'efficacia del precedente titolo emesso dal giudice incompetente
  • L'effetto sospensivo previsto dall'art. 310 comma 3 c.p.p. rispetto a un provvedimento impugnato non impedisce al pubblico ministero di chiedere e al giudice competente di disporre una nuova misura cautelare: la nuova ordinanza è autonoma e regolamenta lo 'status libertatis' dell'imputato
  • Il giudice che conduce l'interrogatorio di garanzia può valutare la sussistenza dei presupposti per la misura, ma la revoca di una misura valida emessa dal giudice competente è illegittima se è quella la decisione che ha regolamentato la libertà dell'indagato in modo definitivo
  • La correttezza procedurale in materia cautelare richiede attenzione alla competenza e alla tempestività: provvedimenti emessi da giudice incompetente possono essere sostituiti, purché il giudice competente si pronunci nei termini previsti (art. 27 c.p.p.)
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare se l'ordinanza impugnata sia effettivamente ancora idonea a mantenere efficacia o sia stata sostituita da provvedimenti successivi del giudice competente; le impugnazioni devono quindi essere calibrate sulla reale statuizione che regola lo status libertatis dell'indagato

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