Cassazione Civile, Ordinanza n. 21638/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società operante nel settore delle calzature ha agito in giudizio per far accertare la contraffazione di propri marchi figurativi e la concorrenza sleale posta in essere da un concorrente, chiedendo inibitoria, ritiro e distruzione dei prodotti, pubblicazione della sentenza e risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto le domande principali e rigettato la domanda riconvenzionale di nullità dei marchi avversari; la Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla nullità del marchio per forma o altra caratteristica che dia valore sostanziale al prodotto, assumendo che il segno fosse soprattutto ornamentale; 2) violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle valutazioni probatorie, sostenendo che la non distintività del segno fosse emersa dagli atti e che mancasse prova della capacità distintiva; 3) violazione delle norme sulla nullità per difetto di capacità distintiva, deducendo che la figura non potesse essere qualificata distintiva; 4) violazione delle norme sulla contraffazione e sulla distinzione tra marchio debole e forte, affermando che il giudice avesse ampliato indebitamente la tutela del segno; 5) violazione dell'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale confusoria, per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, terzo e quarto motivi inammissibili o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi, il secondo inammissibile perché volto in realtà a contestare la valutazione delle prove, e il quinto infondato quanto alla concorrenza confusoria e inammissibile per difetto di interesse quanto alle ulteriori figure di illecito concorrenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso la nullità del segno perché non si trattava di un marchio di forma ma di un segno figurativo apposto sul prodotto con funzione prevalentemente distintiva; ha inoltre confermato la capacità distintiva del marchio, la sua natura di marchio forte e la confondibilità con i segni del concorrente, escludendo che le censure della ricorrente potessero tradursi in un nuovo esame del merito. È stata quindi confermata la declaratoria di contraffazione e di concorrenza sleale confusoria, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 c.p.i.
Esclude la registrazione come marchio dei segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto, necessaria per un risultato tecnico o che dia un valore sostanziale al prodotto; nella specie la Corte ha ritenuto che il segno non rientrasse in tale divieto perché era un segno figurativo con funzione prevalentemente distintiva.
art. 25 c.p.i.
Richiamato insieme alle norme sulla nullità del marchio; la decisione conferma la valutazione di validità del marchio da parte del giudice di merito.
art. 13 c.p.i.
Richiamato in tema di capacità distintiva e nullità del marchio; la Corte ribadisce che la valutazione sulla distintività è accertamento di fatto del giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.
Richiamato in tema di contraffazione; la Corte conferma che la confondibilità va valutata in modo globale e sintetico e che anche varianti non decisive non escludono l'illecito.
art. 2598 c.c.
La condotta di uso di segni idonei a creare confusione con quelli legittimamente usati da altri integra concorrenza sleale confusoria; le ulteriori forme di concorrenza sleale dedotte sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta meramente apparente, perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove e non il riparto dell'onere probatorio.
art. 116 c.p.c.
Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in cassazione come violazione di legge; la doglianza che mira solo a opporre una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti attualmente vigenti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in collegamento con l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, unica ipotesi che può tradursi in vizio di legittimità.
art. 2909 c.c.
Il richiamo è stato ritenuto non meglio argomentato e quindi non decisivo ai fini della censura sull'onere della prova.
art. 7, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 2017/1001
Richiamato in tema di nullità del marchio dell'Unione per difetto di distintività; la Corte ne fa applicazione coordinata con il c.p.i.
art. 7, comma 1, lett. d), Reg. UE n. 2017/1001
Richiamato nella censura sulla capacità distintiva; la Corte considera infondata la critica perché non si confronta con l'accertamento di merito.
art. 7, comma 1, lett. e), Reg. UE n. 2017/1001
Norma equivalente all'art. 9 c.p.i. sui segni costituiti esclusivamente dalla forma o da altre caratteristiche del prodotto; la Corte esclude che il segno in esame vi rientri.
art. 9 Reg. UE n. 2017/1001
Richiamato in materia di validità del marchio UE; la Corte lo cita insieme alle norme sulla nullità del segno figurativo.
art. 59 Reg. UE n. 2017/1001
Richiamato come norma sulla nullità del marchio UE nel quadro delle censure proposte, senza una specifica autonoma applicazione nel decisum.
Massime di principio
- Un segno non è nullo come marchio di forma solo perché possiede un valore estetico o ornamentale: occorre che sia costituito esclusivamente dalla forma o altra caratteristica del prodotto che ne deriva in modo necessario o che gli attribuisce valore sostanziale.
- La verifica della capacità distintiva del marchio e della confondibilità tra segni è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile attraverso una mera rilettura delle prove.
- La doglianza formalmente rubricata come violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice.
- La confondibilità tra segni va apprezzata con criterio globale e sintetico, non mediante scomposizione analitica dei singoli elementi del marchio.
- Per i marchi forti, la contraffazione può sussistere anche in presenza di varianti non decisive nel segno successivo, se viene ripreso il nucleo ideativo centrale idoneo a orientare le scelte del pubblico.
- La sussistenza della contraffazione del marchio legittimamente conduce, ove ne ricorrano i presupposti, all'accertamento della concorrenza sleale confusoria; le ulteriori qualificazioni concorrenziali non sono autonomamente scrutinabili se manca uno specifico interesse a contestarle.
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