Sentenza n. 766/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 17.06.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Agrigento che ha dichiarato manifestamente irricevibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto dalla Commissione territoriale il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, aveva ricevuto un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza il 26 giugno 2025. Prima della scadenza, il 17 giugno 2025, aveva presentato istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l'istanza irricevibile ritenendo non applicabile il regime transitorio previsto dall'art. 7 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, che ha abrogato la possibilità generale di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, sostenendo che la disciplina transitoria consentisse la conversione del proprio titolo, già rilasciato e ancora valido.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura. Il Collegio ha dato continuità alla propria precedente giurisprudenza e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3314/2024, secondo cui lo sbarramento temporale previsto dalla disciplina transitoria riguarda esclusivamente la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale e non consente di introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge. Ha inoltre richiamato il Consiglio di Stato n. 5666/2025, secondo cui i permessi per protezione speciale già rilasciati in base alla disciplina previgente e ancora validi conservano la facoltà di conversione, quale norma di salvezza posta a tutela dell'affidamento maturato dallo straniero. La disciplina transitoria è stata quindi ritenuta applicabile al ricorrente, con conseguente illegittimità della dichiarazione di irricevibilità. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
La disposizione previgente consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale; la sua abrogazione non elimina la convertibilità dei titoli rientranti nella disciplina transitoria.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
Disciplina sostanziale della protezione speciale cui si riferiscono i permessi già rilasciati e ancora validi, per i quali resta ferma la facoltà di conversione se ricorrono i requisiti di legge.
art. 7, commi 1 e 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
La disciplina transitoria conserva la convertibilità dei permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora in corso di validità; il limite temporale attiene alla presentazione dell'istanza di protezione speciale e non consente ulteriori condizioni ostative implicite.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
La trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina transitoria introdotta dall'art. 7 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, conserva la facoltà di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora in corso di validità, purché ricorrano i requisiti di legge.
- Ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale, lo sbarramento temporale previsto dalla disciplina transitoria riguarda la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale; non è consentito all'amministrazione introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dal legislatore.
- La norma transitoria che mantiene la convertibilità dei permessi per protezione speciale opera quale disposizione di salvezza diretta a non frustrare l'affidamento maturato dallo straniero nella possibilità di evoluzione del titolo in un permesso per motivi di lavoro.
- La dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di conversione è illegittima quando l'amministrazione nega la convertibilità di un permesso per protezione speciale già rilasciato e ancora valido sulla base di una condizione temporale ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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