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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 21302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa alla richiesta di rimborso parziale della ritenuta/imposta sostitutiva applicata sui dividendi deliberati da Telecom Italia S.p.A. nel 2009 (aliquota applicata 27% contestata dalla contribuente in quanto, per i soggetti UE, sarebbe dovuta una ritenuta ridotta pari all'1,375%). Questioni principali: prova dell'effettivo incasso dei dividendi (estratto conto vs credit advice / modello C.U.P.E.), catena di custodia delle azioni (Lehman Brothers International Europe - LBIE - e The Bank of New York Mellon, master custody agreement originario con Olivetti International S.A. poi incorporata in TIF), e corretta applicazione della disciplina nazionale, convenzionale e comunitaria sulla tassazione dei dividendi (direttiva madre-figlia, normativa domestica e Convenzione Italia-Lussemburgo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e insufficiente. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (Pescara) e ha rinviato la causa alla stessa C.t.r., in diversa composizione, per nuovo giudizio; ha altresì disposto che la C.t.r. provveda sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In pratica la decisione di merito è stata annullata per carenza di motivazione e mancato esame (o motivazione) delle prove prodotte dalla ricorrente; non è stato deciso nel merito il diritto al rimborso, che dovrà essere riesaminato dalla C.t.r. in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 27, comma 3

    disciplina la ritenuta sostitutiva sui dividendi corrisposti a non residenti; centrale nella contestazione dell'aliquota applicata e nella richiesta di rimborso

  • D.P.R. 600/1973 art. 27-bis

    recepisce la disciplina collegata alla Direttiva madre-figlia; rilevante per valutare i requisiti soggettivi per trattamenti agevolati sui dividendi intracomunitari

  • D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) art. 165

    prevede lo scomputo delle imposte pagate all'estero in presenza di 'similitudine' e 'definitività'; richiamato in tema di credito per imposte assolte all'estero

  • Convenzione Italia-Lussemburgo art. 10

    regola la tassazione dei dividendi tra Italia e Lussemburgo; la sentenza di merito aveva fatto riferimenti confusi alla Convenzione, senza adeguata correlazione con i fatti

  • Circolare Agenzia Entrate 32/E del 2011

    fornisce indicazioni amministrative sui requisiti documentali e soggettivi per il rimborso e per l'applicazione di ritenute ridotte in tema di dividendi

  • Corte di Giustizia UE, C-540/2007

    principi europei sulla parità di trattamento e sul regime fiscale dei dividendi intra-UE, richiamati nell'interpretazione della normativa nazionale

  • Cass. Sezioni Unite n. 22232/2016

    principio giurisprudenziale per cui la motivazione 'apparentemente esistente' ma priva di ragionamento percepibile rende la sentenza nulla; applicato per cassare la decisione di merito

  • Cass. n. 5152/2022

    richiama che la condizione di 'soggetto passivo' nel paese di residenza va interpretata come assoggettabilità generale all'imposta (anche se sussistono agevolazioni compatibili)

  • Legge finanziaria 2008

    ha introdotto in attuazione del diritto UE la ritenuta ridotta (aliquota poi fissata in 1,375%) per dividendi corrisposti a soggetti residenti in altri Stati membri

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente deve documentare in modo chiaro l'effettivo incasso dei dividendi (credit advice, modello C.U.P.E., estratti conto accompagnati da documentazione di valore probatorio come contratti di custodia e dichiarazioni del custode).
  • Valore probatorio dei documenti: un estratto conto isolato può non essere sufficiente; è preferibile produrre documenti specifici che attestino la transazione singola (credit advice) e la qualità del percipiente o del custode.
  • Successione contrattuale per fusioni: quando la prova si fonda su contratti originariamente intestati a una società incorporata, va fornita documentazione che dimostri l'effetto di successione universale secondo la legge applicabile (atto di fusione, norme di diritto societario locale, estratti camerali).
  • Ruolo della prassi amministrativa e delle sentenze comunitarie: le circolari e la giurisprudenza UE (CJEU) orientano la valutazione dei requisiti per la ritenuta ridotta, ma le amministrazioni e i giudici devono motivare chiaramente la portata e l'applicazione di tali fonti al caso concreto.
  • Necessità di motivazione chiara: decisioni che non esplicitano perché determinati documenti siano ritenuti inidonei o non esaminino fatti decisivi possono essere cassate per motivazione apparente; il giudice deve rendere percepibile il ragionamento.
  • Interpretazione delle norme sull'agevolazione: il requisito di 'assoggettabilità' all'imposta nel paese di residenza va inteso in senso ampio (società potenzialmente soggette), ma la verifica pratica può richiedere prove sulla situazione fiscale estera e sulla effettiva tassazione o assenza di doppia imposizione.

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