Sentenza del 05/07/2022 n. 21302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla richiesta di rimborso parziale della ritenuta/imposta sostitutiva applicata sui dividendi deliberati da Telecom Italia S.p.A. nel 2009 (aliquota applicata 27% contestata dalla contribuente in quanto, per i soggetti UE, sarebbe dovuta una ritenuta ridotta pari all'1,375%). Questioni principali: prova dell'effettivo incasso dei dividendi (estratto conto vs credit advice / modello C.U.P.E.), catena di custodia delle azioni (Lehman Brothers International Europe - LBIE - e The Bank of New York Mellon, master custody agreement originario con Olivetti International S.A. poi incorporata in TIF), e corretta applicazione della disciplina nazionale, convenzionale e comunitaria sulla tassazione dei dividendi (direttiva madre-figlia, normativa domestica e Convenzione Italia-Lussemburgo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e insufficiente. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (Pescara) e ha rinviato la causa alla stessa C.t.r., in diversa composizione, per nuovo giudizio; ha altresì disposto che la C.t.r. provveda sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In pratica la decisione di merito è stata annullata per carenza di motivazione e mancato esame (o motivazione) delle prove prodotte dalla ricorrente; non è stato deciso nel merito il diritto al rimborso, che dovrà essere riesaminato dalla C.t.r. in diversa composizione.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art. 27, comma 3
disciplina la ritenuta sostitutiva sui dividendi corrisposti a non residenti; centrale nella contestazione dell'aliquota applicata e nella richiesta di rimborso
D.P.R. 600/1973 art. 27-bis
recepisce la disciplina collegata alla Direttiva madre-figlia; rilevante per valutare i requisiti soggettivi per trattamenti agevolati sui dividendi intracomunitari
D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) art. 165
prevede lo scomputo delle imposte pagate all'estero in presenza di 'similitudine' e 'definitività'; richiamato in tema di credito per imposte assolte all'estero
Convenzione Italia-Lussemburgo art. 10
regola la tassazione dei dividendi tra Italia e Lussemburgo; la sentenza di merito aveva fatto riferimenti confusi alla Convenzione, senza adeguata correlazione con i fatti
Circolare Agenzia Entrate 32/E del 2011
fornisce indicazioni amministrative sui requisiti documentali e soggettivi per il rimborso e per l'applicazione di ritenute ridotte in tema di dividendi
Corte di Giustizia UE, C-540/2007
principi europei sulla parità di trattamento e sul regime fiscale dei dividendi intra-UE, richiamati nell'interpretazione della normativa nazionale
Cass. Sezioni Unite n. 22232/2016
principio giurisprudenziale per cui la motivazione 'apparentemente esistente' ma priva di ragionamento percepibile rende la sentenza nulla; applicato per cassare la decisione di merito
Cass. n. 5152/2022
richiama che la condizione di 'soggetto passivo' nel paese di residenza va interpretata come assoggettabilità generale all'imposta (anche se sussistono agevolazioni compatibili)
Legge finanziaria 2008
ha introdotto in attuazione del diritto UE la ritenuta ridotta (aliquota poi fissata in 1,375%) per dividendi corrisposti a soggetti residenti in altri Stati membri
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente deve documentare in modo chiaro l'effettivo incasso dei dividendi (credit advice, modello C.U.P.E., estratti conto accompagnati da documentazione di valore probatorio come contratti di custodia e dichiarazioni del custode).
- Valore probatorio dei documenti: un estratto conto isolato può non essere sufficiente; è preferibile produrre documenti specifici che attestino la transazione singola (credit advice) e la qualità del percipiente o del custode.
- Successione contrattuale per fusioni: quando la prova si fonda su contratti originariamente intestati a una società incorporata, va fornita documentazione che dimostri l'effetto di successione universale secondo la legge applicabile (atto di fusione, norme di diritto societario locale, estratti camerali).
- Ruolo della prassi amministrativa e delle sentenze comunitarie: le circolari e la giurisprudenza UE (CJEU) orientano la valutazione dei requisiti per la ritenuta ridotta, ma le amministrazioni e i giudici devono motivare chiaramente la portata e l'applicazione di tali fonti al caso concreto.
- Necessità di motivazione chiara: decisioni che non esplicitano perché determinati documenti siano ritenuti inidonei o non esaminino fatti decisivi possono essere cassate per motivazione apparente; il giudice deve rendere percepibile il ragionamento.
- Interpretazione delle norme sull'agevolazione: il requisito di 'assoggettabilità' all'imposta nel paese di residenza va inteso in senso ampio (società potenzialmente soggette), ma la verifica pratica può richiedere prove sulla situazione fiscale estera e sulla effettiva tassazione o assenza di doppia imposizione.
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