Corte di giustizia, Sentenza C-116/25
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2026. — Ts. E. S. contro Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut - Blagoevgrad. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Administrativen sad - Blagoevgrad. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Articolo 62, paragrafi 1 e 2 – Ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione di uno Stato membro – Articolo 62, paragrafo 3 – Residenza del beneficiario delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo “Stato membro competente” – Norma di calcolo che non tiene conto “esclusivamente” della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per la sua ultima attività subordinata o autonoma – Normativa nazionale che prevede una norma di calcolo diversa per le persone che hanno esercitato la loro ultima occupazione in un altro Stato membro. — Causa C-116/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata dell’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 nel caso di una lavoratrice che, dopo un’ultima occupazione in Spagna, ha chiesto l’indennità di disoccupazione in Bulgaria, suo Stato di residenza. La Corte distingue la situazione disciplinata dal paragrafo 3 da quella dei paragrafi 1 e 2 e afferma che, per i disoccupati rientranti nell’articolo 65, il diritto dell’Unione non impone un calcolo basato esclusivamente sulla sola ultima retribuzione estera. È quindi compatibile una normativa nazionale che preveda regole di calcolo differenziate per i periodi di riferimento maturati anche in un altro Stato membro.
Prestazioni di disoccupazione transfrontaliere: lo Stato membro di residenza può applicare una base di calcolo diversa da quella prevista per chi ha svolto tutta l’attività sotto la propria legislazione, quando l’ultimo impiego è stato in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se l’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 883/2004 osti a una normativa bulgara che, per il calcolo dell’indennità di disoccupazione, non si limita alla sola retribuzione dell’ultima occupazione svolta in un altro Stato membro, ma utilizza una base di calcolo più ampia quando il periodo di riferimento è stato maturato in tutto o in parte in un altro Stato membro, e se sia compatibile una disciplina nazionale che differenzia il metodo di calcolo a seconda che i periodi di riferimento siano stati maturati interamente nello Stato membro di residenza oppure anche all’estero.
Principio di diritto
Per i disoccupati che rientrano nell’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, l’istituzione del luogo di residenza deve applicare l’articolo 62, paragrafo 3, che non impone di prendere in considerazione esclusivamente la retribuzione percepita nell’ultima occupazione svolta in un altro Stato membro; di conseguenza, una normativa nazionale che preveda un metodo di calcolo diverso per tali casi rispetto a quello applicabile a chi ha maturato il periodo di riferimento soltanto sotto la propria legislazione non è contraria al diritto dell’Unione, purché resti conforme al coordinamento previsto dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 988/2009
- Articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 65, paragrafi 2, 3, 4 e 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Considerando 1, 4 e 45 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Codice bulgaro delle assicurazioni sociali (KSO), articoli 54a e 54b
Prestazioni di disoccupazione transfrontaliere e base di calcolo nel regolamento n. 883/2004
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo di Blagoevgrad, in Bulgaria, in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte era chiamata a chiarire se il regolamento n. 883/2004 imponga, anche per il disoccupato che richiede le prestazioni nello Stato di residenza dopo un’ultima occupazione svolta in un altro Stato membro, un calcolo fondato esclusivamente sull’ultima retribuzione percepita.
Fatti del procedimento principale
Ts.E.S., cittadina bulgara residente stabilmente in Bulgaria, aveva lavorato fino a maggio 2024 in Bulgaria e poi, per 28 giorni, in Spagna come lavoratrice stagionale, percependo una retribuzione di EUR 2.590,80. Tornata in Bulgaria e divenuta disoccupata, aveva chiesto la prestazione di disoccupazione all’istituto bulgaro competente. L’amministrazione aveva applicato l’articolo 54b, paragrafo 8, del KSO, disposizione entrata in vigore il 13 agosto 2024, che prevede una modalità di calcolo specifica quando il periodo di riferimento comprende periodi maturati in base alla legislazione di un altro Stato membro.
Normativa rilevante
Sul piano unionale, la Corte richiama i considerando 1, 4 e 45 del regolamento n. 883/2004, la definizione di residenza di cui all’articolo 1, lettera j), e soprattutto l’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, nonché l’articolo 65, paragrafi 2, 3, 4 e 5, lettera a). In diritto bulgaro sono rilevanti gli articoli 54a e 54b del KSO, in particolare il paragrafo 8 dell’articolo 54b, che introduce una disciplina differenziata per i casi transfrontalieri.
Le questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, impedisca a uno Stato membro di residenza di non limitare il calcolo alla sola retribuzione dell’ultimo periodo lavorato all’estero quando il periodo di riferimento è stato maturato anche in un altro Stato membro;
- se sia compatibile con il regolamento una normativa nazionale che applichi regole di calcolo diverse a seconda che il periodo di riferimento sia stato maturato interamente nello Stato membro oppure anche, in tutto o in parte, in un altro Stato membro.
Individuazione della disposizione applicabile
La Corte osserva che, per effetto dei fatti accertati, la situazione della ricorrente non rientra nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 62, bensì nel paragrafo 3, letto in combinato disposto con l’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, e paragrafo 5, lettera a). Infatti, la lavoratrice aveva svolto l’ultima attività in Spagna ma continuava a risiedere in Bulgaria, Stato membro diverso da quello dell’ultima occupazione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte analizza il testo dell’articolo 62, paragrafo 3, rilevando che esso stabilisce che l’istituzione del luogo di residenza "tiene conto" della retribuzione percepita nello Stato membro della legislazione applicabile all’ultima attività, ma non aggiunge il requisito dell’"esclusività", espresso invece ai paragrafi 1 e 2. Da tale differenza testuale la Corte deduce che lo Stato membro di residenza non è obbligato a calcolare la prestazione esclusivamente sulla base dell’ultima retribuzione estera.
La Corte aggiunge che il regolamento n. 883/2004 mira al coordinamento, non all’armonizzazione, e rispetta le specificità dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Perciò non è richiesto che il paragrafo 3 sia interpretato nel senso di imporre un metodo unico e rigidamente vincolato alla sola ultima retribuzione percepita all’estero.
La Corte distingue inoltre la sentenza Bundesagentur für Arbeit (C‑29/19), richiamata dal giudice nazionale: quella decisione riguardava un lavoratore che aveva svolto l’ultima attività e richiesto le prestazioni nello stesso Stato membro, situazione rientrante nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 62, non nel paragrafo 3.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla seconda questione, la Corte ritiene compatibile con l’articolo 62 una normativa nazionale che preveda regole diverse di calcolo a seconda che il periodo di riferimento sia stato maturato soltanto sotto la legislazione nazionale oppure anche in base alla legislazione di un altro Stato membro. Tali regole, infatti, tengono conto sia dei periodi nazionali sia di quelli esteri e si inseriscono nell’obiettivo del regolamento di garantire l’effettivo esercizio della libera circolazione delle persone.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, letto con l’articolo 65, paragrafo 2, prima e seconda frase, e paragrafo 5, lettera a), non osta a una normativa dello Stato membro di residenza che non calcoli la prestazione di disoccupazione esclusivamente sulla retribuzione percepita nell’ultima occupazione svolta in un altro Stato membro;
- l’articolo 62 del regolamento n. 883/2004 non osta a una normativa nazionale che preveda modalità diverse di calcolo a seconda che i periodi del riferimento siano stati maturati interamente nello Stato membro oppure anche in un altro Stato membro.
Principio affermato
La sentenza conferma che, per i disoccupati transfrontalieri che rientrano nell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, il metodo di calcolo della prestazione è quello dello Stato di residenza ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 3, e tale disposizione non impone il criterio dell’"esclusività" dell’ultima retribuzione estera; resta quindi ammissibile una disciplina nazionale differenziata, purché coerente con il sistema di coordinamento europeo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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