Sentenza n. 955/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.072,20 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 966 del 12 dicembre 2023, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle € 1.072,20 a titolo di retribuzione professionale docente. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva disposto il pagamento. La ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto pagamento, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’originario inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto tuttavia le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il tardivo adempimento confermava la fondatezza della domanda di ottemperanza. Nel liquidare le spese in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, il giudice ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva provveduto al pagamento, sia la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, ritenendo che la standardizzazione della gestione e l’identità delle posizioni sostanziali e processuali giustificassero una riduzione del compenso. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
La disposizione è stata richiamata analogicamente per giustificare la riduzione del compenso in presenza di ricorsi seriali con identiche situazioni sostanziali e processuali e gestione standardizzata dell’attività difensiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa del ricorrente nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa sostanziale è stata soddisfatta prima della decisione.
- Nella liquidazione delle spese, la serialità di ricorsi identici o analoghi patrocinati dai medesimi difensori può giustificare una riduzione del compenso, quando la standardizzazione delle attività comporti una diminuzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun giudizio.
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