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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva intimato il pagamento di una maxi-sanzione e relativi accessori per l'occupazione irregolare di due lavoratrici impiegate come badanti presso l'anziana madre del destinatario del provvedimento, per periodi indicati nella sentenza. L'opposizione proposta contro l'ordinanza era stata rigettata in primo grado; successivamente la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo decorso il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. senza tener conto della sospensione feriale. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 742/1969, sostenendo che alla controversia si applicasse la sospensione feriale dei termini, con conseguente tempestività dell'appello; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., sostenendo altresì che l'appello fosse stato notificato e iscritto a ruolo in data 10 febbraio 2017, dunque entro i termini, e non il 17 febbraio 2017 come ritenuto dalla corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla sospensione feriale, assorbendo il primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, opera la sospensione feriale dei termini ex art. 3 L. n. 742/1969; di conseguenza, nel caso concreto, il deposito dell'appello risultava tempestivo entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. considerato il periodo di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981

    viene richiamato come base del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    sospensione feriale dei termini

    si applica al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative e, nel regime del d.lgs. n. 150/2011 per controversie del lavoro diverse da quelle contributive, incide sul calcolo del termine per impugnare.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare va calcolato tenendo conto della sospensione feriale; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto tempestivo.

  • artt. 325 c.p.c. e 327 c.p.c.

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello, anche in relazione alla notificazione della sentenza e alla successiva iscrizione a ruolo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene menzionato solo per la memoria depositata in cassazione.

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 6

    nel regime delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione trattate con rito del lavoro, le controversie relative a violazioni in materia di lavoro, igiene, prevenzione infortuni e previdenza/assistenza obbligatorie non rientrano tra quelle per cui l'art. 3 L. n. 742/1969 esclude la sospensione feriale.

  • artt. 409 c.p.c. e 442 c.p.c.

    sono richiamati per escludere che la controversia rientri tra quelle cui l'art. 3 L. n. 742/1969 sottrae la sospensione feriale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative la sospensione feriale dei termini processuali opera, salvo che ricorra una specifica ipotesi di esclusione prevista dalla legge.
  • Quando l'opposizione riguarda violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, il rito del lavoro non comporta di per sé l'inapplicabilità della sospensione feriale, se la controversia non rientra tra quelle espressamente escluse dagli artt. 409 e 442 c.p.c. richiamati dall'art. 3 L. n. 742/1969.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. deve essere calcolato includendo la sospensione feriale quando essa sia applicabile al tipo di controversia.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere compiuta sulla base del corretto computo dei termini processuali e della natura della controversia, non potendo essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello se il deposito è avvenuto entro il termine così ricalcolato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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