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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-491/24

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 18 dicembre 2025. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro Amazon Italia Services Srl e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Divieto di intese – Risorse a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza per l’applicazione delle norme in materia di concorrenza – Direttiva (UE) 2019/1 – Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Articolo 4, paragrafo 5 – Definizione delle priorità per i procedimenti relativi all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese – Articolo 13 – Procedure di infrazione alle norme in materia di concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’autorità nazionale di avviare la fase istruttoria contraddittoria del procedimento entro un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla data in cui tale autorità è venuta a conoscenza dell’infrazione – Annullamento della decisione di detta autorità in caso di inosservanza di tale termine – Decadenza del potere di sanzionare la pratica in questione – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese. — Causa C-491/24

Giurisprudenza europea62024CO0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha confermato che il diritto UE osta a un termine decadenziale rigido di 90 giorni per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio nei procedimenti antitrust dell’AGCM, quando la sua inosservanza determina annullamento e decadenza dal potere sanzionatorio. La soluzione segue la giurisprudenza già espressa nella sentenza Caronte & Tourist ed è fondata sulla necessità di preservare l’indipendenza operativa dell’autorità e l’effettività dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Restano ammissibili, in linea di principio, termini procedurali ragionevoli, purché non impongano un automatismo incompatibile con la complessità delle indagini e con le priorità dell’autorità.

Compatibilità con il diritto UE di un termine decadenziale nazionale di 90 giorni per avviare l’istruttoria sanzionatoria dell’AGCM in materia di intese anticoncorrenziali, con annullamento e decadenza dal potere di sanzione in caso di inosservanza.

La questione giuridica

Si chiede se l’articolo 101 TFUE, letto anche alla luce della direttiva (UE) 2019/1, osti a una normativa nazionale che impone all’autorità nazionale garante della concorrenza di notificare l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio entro 90 giorni dalla conoscenza dell’asserita infrazione e che, in caso di inosservanza, comporta l’annullamento della decisione finale e la decadenza dal potere di irrogare sanzioni.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1, nonché l’articolo 101 TFUE letti alla luce del principio di effettività, ostano a una disciplina nazionale che obblighi l’autorità nazionale garante della concorrenza ad avviare la fase istruttoria in contraddittorio entro 90 giorni dalla conoscenza dell’asserita infrazione e che, se tale termine non è rispettato, comporti l’annullamento della decisione finale e la decadenza dal potere di sanzionare la pratica, poiché una simile regola compromette l’indipendenza operativa dell’autorità e crea un rischio sistemico di impunità, pur potendo gli Stati membri prevedere termini procedurali ragionevoli e garanzie per i diritti della difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 1 direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 3 direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 4, paragrafo 5, direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 5 direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 34, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
  • Articolo 36 direttiva (UE) 2019/1
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 99
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Legge n. 689/81, articoli 12 e 14
  • Legge n. 287/90, articoli 1, 12, 14, 15 e 31
  • D.P.R. n. 217/98, articolo 6

Termine decadenziale nazionale per l’avvio dell’istruttoria antitrust e compatibilità con il diritto UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in una controversia tra l’AGCM e alcune società dei gruppi Amazon e Apple, oltre a Digitech di FC Srl e I.T. Store, relativa a sanzioni irrogate per una presunta intesa restrittiva della concorrenza. La Corte decide con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza recente, in particolare dalla sentenza Caronte & Tourist.

Fatti e procedimento principale

L’AGCM ha ricevuto il 22 febbraio 2019 una segnalazione su presunte condotte contrarie all’articolo 101 TFUE e, con decisione del 16 novembre 2021, ha accertato un’intesa tra società dei gruppi Apple e Amazon relativa alla vendita di prodotti Apple/Beats sulla piattaforma Amazon, imponendo la cessazione dei comportamenti e irrogando ammende rilevanti. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato la decisione per vizi procedurali, ritenendo non ragionevole la durata della fase preliminare e valorizzando il ritardo nell’avvio della fase istruttoria. In appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario chiarire se il termine di 90 giorni di cui all’articolo 14 della legge n. 689/81 si applichi anche ai procedimenti antitrust e se la sua inosservanza sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama l’articolo 101 TFUE, la direttiva (UE) 2019/1 e, in particolare, i suoi articoli 1, 3, 4, paragrafo 5, 5 e 13, paragrafo 1, nonché i considerando 1, 6, 8, 14, 23 e 40. Centrale è anche l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e l’articolo 99 del regolamento di procedura, che consente la decisione con ordinanza motivata quando la risposta è già desumibile dalla giurisprudenza.

Quadro nazionale

Nel diritto italiano, la questione ruota attorno alla legge n. 689/81, che prevede all’articolo 14 un termine di 90 giorni per la contestazione/notifica della violazione, e alla legge n. 287/90, che disciplina i poteri dell’AGCM. Il giudice del rinvio evidenzia che la normativa nazionale non disciplina espressamente la durata della fase pre-istruttoria nei procedimenti antitrust, e che l’inosservanza del termine comporterebbe, secondo l’impostazione seguita nel giudizio, l’annullamento della decisione finale e la decadenza dal potere sanzionatorio.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che, in assenza di regole UE specifiche sui termini procedurali nelle indagini antitrust, spetta agli Stati membri disciplinare tali aspetti, ma sempre nel rispetto del principio di effettività. Ne consegue che sono ammissibili termini procedurali ragionevoli, purché non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e rispettino il principio di certezza del diritto.

La Corte sottolinea che l’autorità nazionale deve poter:

  • trattare le denunce secondo un ordine di priorità, nell’esercizio della propria indipendenza operativa;
  • svolgere indagini preliminari e valutazioni complesse prima di decidere se avviare la fase istruttoria in contraddittorio;
  • rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria quando ciò sia giustificato dalle priorità e dalla complessità del caso.

Un termine rigido di 90 giorni, decorrenza dalla conoscenza dell’asserita violazione e sanzionato con decadenza e annullamento automatici, rischia invece di costringere l’autorità a trattare le pratiche in modo meramente cronologico, impedendole di fissare priorità e di gestire efficacemente le risorse. La Corte evidenzia che tale meccanismo può indurre a privilegiare casi più semplici a scapito di violazioni più gravi e complesse, creando un’ingerenza nell’indipendenza operativa dell’autorità.

Diritti della difesa e termine ragionevole

La Corte riconosce che la durata eccessiva della fase pre-istruttoria può incidere negativamente sulle possibilità di difesa dell’impresa, poiché il decorso del tempo può rendere più difficile raccogliere prove a discarico. Tuttavia, osserva che i diritti della difesa sono garantiti in modo essenziale dalla comunicazione degli addebiti e dalla successiva fase contraddittoria, nella quale l’impresa può far valere pienamente le proprie difese. Perciò, la mera inosservanza del termine nazionale non può di per sé giustificare l’esclusione della sanzione quando ciò comprometta l’effettività dell’enforcement antitrust.

Rischio di impunità e potere sanzionatorio

La Corte attribuisce particolare rilievo all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1, che impone agli Stati membri di garantire il potere delle autorità nazionali di irrogare ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. Un sistema che comporti annullamento della decisione finale e decadenza dal potere sanzionatorio per il solo superamento del termine di 90 giorni può determinare un rischio sistemico di impunità, poiché numerose infrazioni potrebbero non essere punite in modo effettivo e dissuasivo. La possibilità che restino disponibili soltanto ordini di cessazione non è sufficiente a escludere tale rischio.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1, letti in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE e con il principio di effettività, ostano alla normativa nazionale descritta dal giudice del rinvio. In sostanza, gli Stati membri possono fissare termini procedurali, ma non possono prevedere un termine rigido e automatico che comprometta l’indipendenza dell’autorità nazionale garante della concorrenza e renda sistematicamente ineffettiva la repressione delle intese.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese anticoncorrenzialipoteri delle autorità nazionali garanti della concorrenzatermini procedurali e decadenzadiritti della difesa

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