Sentenza del 16/10/2015 n. 20952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IVA richiesta dalla società tedesca ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, relativamente all’IVA addebitata da B. Italia S.p.A. su prestazioni di servizi e successivamente versata all’Erario. L’Agenzia sosteneva che l’imposta non fosse rimborsabile perché riferita a prestazioni pubblicitarie, di assistenza tecnica e di indagine di mercato rese a un soggetto non residente e, quindi, prive del requisito di territorialità in Italia ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972. Contestava inoltre che l’IVA erroneamente addebitata in fattura potesse essere rimborsata per il solo fatto di essere stata applicata e versata. La società sosteneva invece che le prestazioni fossero imponibili in Italia e che, comunque, l’IVA versata dovesse essere restituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Il primo motivo era incongruente perché partiva dal presupposto, non pacifico e già escluso dai giudici di merito, che le prestazioni fossero non imponibili per carenza di territorialità. Il secondo motivo è stato ritenuto carente sotto il profilo dell’autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva trascritto né indicato adeguatamente la documentazione esaminata dai giudici di merito. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla società, con riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter
Rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in Italia da soggetti non residenti
La norma consente il rimborso dell’IVA ai soggetti esteri, ma il rimborso presuppone che l’imposta sia stata legittimamente applicata e che ricorrano le condizioni previste dalla disciplina della detrazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Il richiamo all’art. 19 collega il rimborso alla detraibilità dell’IVA. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché ha dichiarato inammissibili i motivi dell’Agenzia.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lett. d) ed e)
Regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi
L’Agenzia sosteneva che alcune prestazioni, in particolare pubblicitarie e di assistenza tecnica, non fossero territorialmente rilevanti in Italia se rese a un soggetto non residente. I giudici di merito hanno però qualificato le prestazioni come generiche, perizie o ricerche di mercato rientranti nel campo IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e non può fondarsi su un presupposto di fatto già escluso dai giudici di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Il controllo della Cassazione sulla motivazione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Inoltre, il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo adeguato gli elementi documentali rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
Massime di principio
- Il rimborso dell’IVA a un soggetto estero dipende, in linea generale, dalla corretta applicazione dell’imposta e dalla sua detraibilità; l’IVA addebitata erroneamente non diventa automaticamente rimborsabile.
- La qualificazione concreta delle prestazioni e la verifica della loro territorialità spettano principalmente ai giudici di merito. In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione.
- Un ricorso per cassazione deve contestare precisamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se si fonda su un presupposto fattuale non accertato o già escluso, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Chi denuncia l’omessa valutazione di documenti o fatti deve indicare con precisione il contenuto degli elementi rilevanti e il loro esame nei precedenti gradi di giudizio; la mera trascrizione delle proprie deduzioni non è sufficiente.
- Se una sentenza di merito contiene più argomentazioni, le contestazioni rivolte a una motivazione aggiuntiva e non decisiva sono irrilevanti quando resta valida la motivazione principale.
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