Cassazione Penale, Sentenza n. 5218/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rosi Cavassa ha chiesto che in sede esecutiva si riconoscesse la continuazione tra tre sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (per reati di cui all'art. 624-bis e artt. 56 e 624-bis), e in subordine la sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare o la concessione della sospensione condizionale. Il giudice dell'esecuzione, richiamando la giurisprudenza, ha ritenuto che mancassero elementi idonei a dimostrare un "medesimo" disegno criminoso preesistente rispetto alle singole violazioni (nonostante omogeneità e vicinanza temporale), e ha quindi respinto la domanda; la ricorrente ha impugnato in Cassazione per inosservanza/erronea applicazione di norme penali e processuali e per manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha il potere di valutare, anche in presenza di un accordo tra le parti, la sussistenza dei requisiti per la continuazione ex art. 81 c.p. e art. 188 disp. att. c.p.p., compresa l'unicità di un "medesimo" disegno criminoso. Ha richiamato il principio secondo cui la continuazione richiede una programmazione originaria almeno nelle linee essenziali e che la somiglianza, la vicinanza temporale o il disagio socio-economico non sono di per sé sufficienti a provare tale disegno. Avendo il Tribunale motivato in modo congruo che i furti erano frutto di decisioni estemporanee e non di un progetto unitario, la motivazione è stata ritenuta logica e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina l'accordo e le ipotesi di continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione può recepire l'accordo tra le parti ma deve comunque verificare l'esistenza dei presupposti per la continuazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la sentenza di applicazione della pena con patteggiamento; le sentenze ex art. 444 possono essere oggetto di richiesta di unificazione/continuazione in sede esecutiva.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (furto aggravato); qui indicata per identificare i reati oggetto delle singole sentenze.
art. 81 cod. pen.
Richiede che i fatti siano riferibili a un "medesimo" disegno criminoso originario; la continuazione postula una programmazione iniziale di più reati almeno nelle linee essenziali, non la mera propensione a delinquere.
art. 20-bis cod. pen.
Citato dalla ricorrente: in generale riguarda la predecessibilità delle circostanze attenuanti e il regime di imputazione, ma dalla decisione non emerge un'applicazione favorevole alla ricorrente.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dalla ricorrente; tuttavia la Corte non ha ritenuto fondata la violazione dedotta in relazione al rigetto della continuazione.
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 56
Richiamata dalla ricorrente (probabilmente in tema di estinzione e conversioni delle pene pecuniarie); la decisione non dà rilievo decisivo a tali profili rispetto alla questione centrale della continuazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può valutare la sussistenza della continuazione anche quando vi sia un accordo tra le parti; l'accordo non vincola il giudice se mancano i presupposti giuridici.
- Per riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. è necessaria la prova di un "medesimo" disegno criminoso originario: non basta la somiglianza dei reati o la vicinanza temporale.
- Indicatori rilevanti per la continuazione sono omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- La difficoltà di dimostrare una programmazione a lunga scadenza aumenta con l'aumentare del tempo tra gli episodi: la distanza temporale può essere indizio negativo.
- Il disagio socio-economico o la propensione abituale a delinquere non sono di per sé idonei a fondare la sussistenza di un progetto criminoso unitario.
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