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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42510/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi miravano a censurare il decreto di conferma della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Catania. Angelo Messina deduceva: 1) perenzione/inefficacia della confisca per il superamento del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27 (citato dal ricorrente come art. 26, comma 6, d.lgs. n. 159/2011) per la decisione in appello; 2) vizio nella qualificazione dell'illecita provenienza dei beni, atteso che avrebbe documentato la lecita origine di alcuni acquisti. Lucia Puglisi, terza interessata e proprietaria formale degli immobili, deduceva: 1) violazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 poiché il perito avrebbe applicato criteri di rintracciabilità dei flussi finanziari su un periodo (1986-1999) precedente alla normativa obbligatoria; 2) violazione degli artt. 189 e 239 c.p.p. perché la Corte d'appello non avrebbe dato rilievo ai documenti prodotti a prova della lecita provenienza e non avrebbe disposto accertamenti sulla provenienza dei documenti.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero intrinsecamente improponibili o manifestamente infondati: quanto alla presunta perenzione invocata da Messina, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la perenzione non può essere dichiarata quando l'appello sia inammissibile (richiamo alla sentenza Sez. 6 n. 5095/2024 e alla giurisprudenza di legittimità), con conseguente irrilevanza del superamento del termine; quanto alle censure sulla valutazione delle prove e sull'applicazione di criteri peritali, la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure di merito attinenti alla valutazione probatoria svolta dal giudice di merito, dunque non proponibili in cassazione. Sono state confermate le valutazioni della Corte di appello circa l'assenza di redditi leciti e l'inaffidabilità dei documenti prodotti dalla difesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 27, comma 6 (richiamato nel testo); menzione anche di art. 24, comma 1 e art. 26, comma 6 nella doglianza

    Il termine di un anno e sei mesi per la pronuncia della Corte d'appello (art. 27, comma 6) non determina automaticamente la perenzione della misura se l'appello è inammissibile; la norma va interpretata tenendo conto della giurisprudenza secondo cui la perenzione presuppone una impugnazione valida/ricevibile

  • legge n. 136 del 13 agosto 2010

    La norma menzionata disciplina obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; la Corte ha ritenuto infondata la censura che imputava al perito di aver applicato retrospettivamente criteri di rintracciabilità su periodi anteriori all'obbligo normativo, trattandosi di questione di merito per la valutazione tecnica

  • codice di procedura penale

    Gli artt. sull'assunzione e valutazione della prova documentale e sugli atti istruttori sono stati invocati dalla difesa della terza interessata; la Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero la valutazione di opportunità e credibilità delle prove, materia di merito non sindacabile in cassazione se non per profili di diritto ben delimitati

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024 (Graviano) e Sez. 6, n. 27913 del 23/09/2020 (Lorenzi); Sez. U. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)

    Richiamati principi consolidati che chiariscono: a) l'irrilevanza della perenzione quando l'appello è inammissibile; b) il limite del sindacato di legittimità sulle questioni meramente probatorie; c) la necessità di impugnazioni rituali per far valere la perenzione

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina fatti e valutazioni di merito: le censure basate esclusivamente sulla valutazione della prova documentale o sulla credibilità di perizie sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Il superamento dei termini previsti per la pronuncia d'appello non comporta automaticamente l'inefficacia della misura di prevenzione quando l'appello sia inammissibile o i motivi di gravame non siano validi; occorre verificare la ritualità e ammissibilità dell'impugnazione.
  • Per contrastare una confisca patrimoniale è determinante produrre prove documentali ufficiali, con data certa e riscontri oggettivi (escussioni, atti ufficiali, conti correnti, certificazioni previdenziali coerenti con i periodi rilevanti); documenti atipici o non verificati hanno scarso rilievo.
  • Le contestazioni sull'operato del perito devono puntare a vizi formali o di diritto nell'incarico o nella metodologia applicata, non soltanto a divergenze interpretative dei risultati, per poter essere rilevanti in cassazione.
  • In procedimenti di prevenzione, è utile sollevare in grado di merito tutte le eccezioni di diritto e di fatto con documentazione probatoria completa, perché la revisione in Cassazione sarà limitata ai profili di diritto e agli eventuali vizi procedurali.

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