Cassazione Penale, Sentenza n. 805/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un capannone ritenuto abusivo (ipotesi di reato ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001). Il ricorrente deduceva che il Tribunale non avesse valutato la deliberazione di Giunta comunale n. 563/2003, con cui il Comune di Bacoli avrebbe autorizzato lavori di straordinaria manutenzione sugli immobili oggetto di domanda di condono (ancora pendente), e sosteneva che i lavori eseguiti (come attestato da consulenza tecnica) fossero conformi a quella delibera e quindi non integrassero il fumus del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva considerato (anche se non esplicitamente indicata in motivazione) la deliberazione comunale e aveva valutato come illegittime le opere aggiuntive accertate (pannellature perimetrali, controsoffittature, servizi igienici, divisione interna), poiché ripetono l'illegittimità del manufatto abusivo principale in assenza di condono o accertamento di conformità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la C.I.L.A. non è applicabile per interventi su manufatti il cui carattere abusivo sia stato accertato o non sia stato sanato. Per l'inammissibilità, è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001
Disciplina il reato edilizio; è contestata l'illegittimità degli interventi eseguiti su edificio abusivo
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la composizione del Tribunale che ha adottato l'ordinanza impugnata
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Legge n. 724 del 1994
Riferimento alla disciplina del condono edilizio: la domanda di condono pendente non legittima interventi che riproducano l'illegittimità dell'opera principale
Legge n. 47 del 1985
Richiamata come normativa relativa alle procedure di sanatoria/condono edilizio esistenti per i manufatti
C.I.L.A. (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
Ribadito il principio giurisprudenziale che la C.I.L.A. non è applicabile per opere su manufatti il cui carattere abusivo originario sia accertato o non sanato, perché gli interventi ripetono l'illegittimità del manufatto principale
Deliberazione di Giunta Comunale di Bacoli
n. 563 dell'8/9/2003, prot. n. 2614 del 9/9/2003
Atto amministrativo che autorizzava interventi di straordinaria manutenzione sugli immobili con domanda di condono pendente; la Corte ha ritenuto comunque che tale delibera non potesse legittimare i lavori in assenza di definizione positiva della pratica di condono
Giurisprudenza richiamata
Sez. 3, n. 41105 del 12/07/2018; Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014
Precedenti che affermano il principio secondo cui interventi ulteriori su immobili abusivi riproducono l'illegittimità del manufatto originario e non possono essere sanati tramite C.I.L.A. senza condono o accertamento di conformità
Massime di principio
- La C.I.L.A. non è idonea a legittimare lavori su manufatti il cui carattere abusivo originario sia accertato o non sia stato sanato mediante condono o accertamento di conformità: interventi ulteriori ripetono l'illegittimità del manufatto principale
- Una delibera comunale che autorizzi 'straordinaria manutenzione' su immobili con domanda di condono pendente non sostituisce o sostanzia la definizione della pratica di condono; se il condono non è definitivamente accolto la delibera non può legittimare interventi che incidono su parti strutturali o che alterano l'immobile
- In sede cautelare (sequestro) il fumus del reato può essere rilevato quando le opere aggiuntive accertate sono tali da riprodurre l'illegittimità dell'immobile abusivo; la mera esistenza di una autorizzazione comunale generica o di una C.I.L.A. non è sufficiente se manca la sanatoria definitiva
- In processi cautelari e impugnazioni, è necessario documentare espressamente che l'amministrazione abbia definitivamente riconosciuto la conformità o il condono prima di sostenere l'assenza del fumus criminis; la mancata valutazione della delibera da parte del giudice può essere superabile solo se provato che essa effettivamente legittimava i lavori contestati
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, si applicano le previsioni dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria, salvo l'assenza di colpa accertata
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