Cassazione Civile, Ordinanza n. 20063/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito dell'omologazione di un concordato preventivo presentato da una società editoriale. La proposta prevedeva la collocazione in un'unica classe dei crediti tributari e dei crediti previdenziali, con falcidia al 18,10%, mentre gli altri crediti chirografari erano soddisfatti in misura inferiore. L'I.N.P.S., creditore per un importo relativamente contenuto, aveva votato contro e poi si era opposto all'omologazione, lamentando davanti alla Corte d'appello l'illegittimità dell'unificazione in un'unica classe di crediti tributari e previdenziali e la non convenienza della proposta. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 160, 180 e 182-ter l.fall., sostenendo che i crediti previdenziali dovessero essere collocati in una classe autonoma e distinta da quella dei crediti tributari, anche per consentire un'autonoma valutazione della convenienza; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 180, comma 4, l.fall., come modificato, in relazione alla disciplina europea, sostenendo che, una volta prevista l'autonoma classe degli enti previdenziali, il voto contrario dell'ente avrebbe dovuto essere neutralizzato e non convertito in voto favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'I.N.P.S. e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi del decreto impugnato: il primo perché non censurava la doppia autonoma ratio della Corte d'appello, che aveva rilevato sia la mancata specifica contestazione delle argomentazioni del tribunale sia l'irrilevanza, ai fini dell'esito della votazione, di un'eventuale classe autonoma degli enti previdenziali; il secondo perché introduceva una questione nuova e comunque non incideva sulle ragioni poste a base della decisione, atteso che la maggioranza era stata raggiunta anche senza applicare il meccanismo di neutralizzazione del dissenso e che, in ogni caso, la convenienza della proposta era stata accertata. L'I.N.P.S. è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l.fall.
norma richiamata solo per descrivere l'accesso con riserva alla procedura di concordato preventivo.
art. 160, comma 1, lett. c), l.fall.
richiamato dal ricorrente come base della censura sulla corretta formazione delle classi e sul trattamento dei crediti previdenziali e tributari.
art. 180, comma 4, l.fall.
la Corte afferma che il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi; comunque il meccanismo di omologazione in mancanza di adesione degli enti previdenziali non era necessario perché le maggioranze erano state comunque raggiunte e la convenienza della proposta era stata accertata.
art. 182-ter, comma 1, l.fall.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una classe autonoma per ciascun ente pubblico creditore; la Corte non accoglie tale lettura perché il motivo è inammissibile.
art. 177 l.fall.
richiamato nel motivo relativo alla disciplina dell'omologazione in presenza di dissenso di amministrazioni ed enti previdenziali, quale parametro delle maggioranze concordatarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.
art. 10 direttiva UE 2019/1023
richiamato dal ricorrente come parametro eurounitario per sostenere l'interpretazione della disciplina dell'omologazione nonostante il dissenso dell'ente previdenziale.
art. 11 direttiva UE 2019/1023
richiamato insieme all'art. 10 della direttiva come parametro eurounitario della disciplina del concordato preventivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non investe specificamente tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di diritto o temi di contestazione che presuppongono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
- Quando il giudice di merito ha già escluso che una diversa composizione delle classi avrebbe inciso sull'esito della votazione concordataria, la doglianza sulla corretta formazione delle classi è inidonea a determinare la cassazione se non contesta anche tale profilo decisivo.
- La deduzione circa la necessità di neutralizzare il voto contrario di un ente pubblico è priva di decisività se la proposta concordataria risulta comunque approvata dalle maggioranze richieste e la convenienza della proposta è stata già positivamente accertata.
- La critica alla convenienza del concordato non può essere coltivata in cassazione se il giudice di merito ha accertato che i dissenzienti non hanno efficacemente contestato le autonome ragioni che sorreggevano l'omologazione.
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