Sentenza del 20/09/2016 n. 5329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Pagamento - Sisma L'Aquila 2009 - Versamenti e adempimenti tributari - Sospensione e successiva riduzione al 40% - Cartella di pagamento per l'intero - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di riscossione è stata considerata illegittima nella parte in cui richiedeva il pagamento dell'intero importo dell'IRAP. L'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto sia della sospensione prevista per i soggetti colpiti dal sisma sia della successiva riduzione legale del 40%, limitando eventualmente la riscossione all'importo effettivamente dovuto dopo l'applicazione dell'agevolazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa per l'intero importo dell'IRAP asseritamente non versata. A seguito del sisma dell'Aquila del 2009, il contribuente beneficiava della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e, successivamente, della riduzione ope legis del debito nella misura del 40%. La cartella, richiedendo l'intero importo senza applicare tale riduzione, è stata ritenuta illegittima.
Norme richiamate
Disposizioni agevolative per i contribuenti colpiti dal sisma dell'Aquila del 2009
La disciplina emergenziale prevedeva la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per i soggetti interessati dal terremoto.
Riduzione ope legis del 40% dei debiti tributari
La normativa applicabile riconosceva una riduzione automatica del 40% dell'importo tributario dovuto dai beneficiari, sicché la riscossione non poteva essere effettuata per l'intero debito originario.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale sospende gli adempimenti fiscali e prevede anche una riduzione del debito, l'amministrazione deve applicare entrambe le agevolazioni nel calcolo dell'importo richiesto.
- Una cartella di pagamento è illegittima se pretende l'intero tributo senza considerare una riduzione prevista direttamente dalla legge.
- La sospensione dei termini non elimina necessariamente il debito, ma incide sulle scadenze; la riduzione, invece, incide sull'ammontare effettivamente riscuotibile.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la platea dei beneficiari, il periodo di applicazione delle misure, l'imposta interessata e l'importo già rideterminato secondo la normativa emergenziale.
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