Sentenza n. 414/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento finale di diniego prot. n. 8497/U del 2 aprile 2020 (doc.1) avente ad oggetto “mareggiata 29/30 ottobre 2018 – DCD 12/2019. Ai sensi dell'O.c.d.p.c. n. 558/2018 - Misura 2. Prot. n. 21373 del 04/07/2019. MATAKELLO S.R.L. Notifica Provvedimento finale di diniego.”, comunicato a mezzo pec il 2 aprile 2020, con il quale è stata notificata all'odierna ricorrente, l'esclusione dalla graduatoria per accedere ai fondi stanziati a causa della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018; - del decreto n. 20/2020 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive “Misure 2” ai sensi del DCD558n. 12/2019 per le attività economiche e produttive professionisti, titolari p.iva. Approvazione degli elenchi dei Soggetti non ammessi ai benefici preisti ed ai relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità (OO.C.D.P.D. n. 558/2018 e n. 601/2019). Provvedimento finale di dinego”, comunicato a mezzo pec il 2 aprile 2020 (doc. 2), con il quale il Commissario delegato ha approvato l'elenco dei soggetti non ammessi alla partecipazione del bando “Misura 2”; - nonché, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare per quanto occorra possa del - del Decreto del Commissario delegato n. 28/2019 “Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive “Misura 2” ai sensi del Dcd 558 n.12 a favore delle attività economiche e produttive, professionisti, titolari partita iva. Approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi ai benefici previsti e dei relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità (Ocdpc n. 558/2018 e n.601/2019) del 28 settembre 2019 (doc. 3); - dell'allegato al Decreto n. 28/2019 del 28 settembre 2019 avente ad oggetto “DCD558n. 28/2019 - Allegato 1 - Elenco domande "Misura 2" DCD 558 n. 12/2019 per attività economiche, a seguito di istruttoria della Camera di Commercio competente. Approvazione degli elenchi dei Soggetti ammessi ai benefici previsti e dei relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunque prima dell'effettiva liquidazione” (doc. 4); verso il quale si fa espressa riserva di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento finale di diniego e decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti non ammessi ai contributi della Misura 2 per i danni causati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di accesso ai contributi emergenziali previsti per le attività economiche danneggiate dalla mareggiata dell'ottobre 2018, nonché il decreto commissariale di approvazione dell'elenco dei soggetti non ammessi e gli atti presupposti. L'esclusione era motivata dall'assenza agli atti del Modello AE, richiesto dalle procedure attuative della Misura 2. La società ha contestato l'illegittimità dell'esclusione e degli atti della procedura. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale e funzionale del TAR Liguria in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. La ricorrente ha sostenuto che la controversia non rientrasse nell'ambito applicativo della competenza funzionale del TAR Lazio, poiché il provvedimento impugnato non avrebbe natura commissariale e sarebbe stato adottato dalla Camera di Commercio.
La decisione
Il TAR Liguria ha dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che la controversia riguardi provvedimenti adottati nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 e, pertanto, rientri nell'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. La competenza funzionale del TAR Lazio comprende infatti le controversie relative a ordinanze e provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni emergenziali previste dalla normativa di protezione civile. Gli atti di esclusione e le graduatorie impugnati conservano natura commissariale anche se concretamente adottati dalla Camera di Commercio, poiché il Commissario delegato era autorizzato ad avvalersi di tale apparato amministrativo. Il riferimento dell'art. 135 c.p.a. alla l. 225/1992 deve essere aggiornato agli artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. 1/2018, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i), del medesimo decreto. Poiché l'incompetenza è stata dichiarata all'esito del giudizio di merito, la decisione è stata adottata con sentenza. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, c.p.a.
Concorre a individuare la competenza funzionale inderogabile del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge.
art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.
controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992
Attribuisce al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile sulle controversie relative ai provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni emergenziali previste dalla normativa di protezione civile. La natura commissariale permane anche quando il provvedimento sia materialmente adottato da un'amministrazione della quale il Commissario si avvale.
art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. 1/2018
tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto ed ai corrispondenti articoli
Sostituisce i riferimenti all'art. 5 della l. 225/1992 con i corrispondenti artt. 24, 25 e 26 del Codice della protezione civile.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro un termine perentorio; la declaratoria di incompetenza resa all'esito del giudizio di merito assume forma di sentenza.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, prevista dall'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., si estende alle controversie aventi a oggetto provvedimenti adottati nell'ambito di situazioni emergenziali di protezione civile, compresi gli atti di ammissione, esclusione e formazione delle graduatorie relative a contributi emergenziali.
- Un provvedimento mantiene natura commissariale, ai fini dell'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., anche quando sia materialmente adottato da un'amministrazione diversa dal Commissario delegato, qualora quest'ultimo sia autorizzato ad avvalersi di tale amministrazione nell'esercizio dei propri compiti emergenziali.
- Il riferimento contenuto nell'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. all'art. 5 della l. 225/1992 deve essere riferito, per effetto dell'art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. 1/2018, agli artt. 24, 25 e 26 del Codice della protezione civile.
- La declaratoria di incompetenza pronunciata all'esito del giudizio di merito è resa con sentenza e non con ordinanza; la controversia può essere riassunta davanti al giudice amministrativo indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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