Sentenza n. 1584/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di investigazioni private ai sensi dell'art. 134 R.D. n. 773/1931
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 2005 di una licenza per attività di investigazioni private e di un'autorizzazione per investigazioni difensive, aveva ottenuto nel 2016 una nuova licenza adeguata al D.M. n. 269/2010. Dopo il diniego del rinnovo per cause ostative di natura penale, la conferma del diniego e la successiva revoca della licenza nel 2022, egli presentava nel marzo 2025 una nuova istanza per riprendere l'attività, sostenendo che le cause ostative erano venute meno. La Prefettura chiedeva documentazione relativa ai requisiti previsti dal D.M. n. 269/2010 e, ritenendo non prodotta la documentazione richiesta, respingeva l'istanza. Il ricorrente deduceva violazione del R.D. n. 773/1931 e del D.M. n. 269/2010, difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, sosteneva che il requisito della laurea triennale e della partecipazione ai corsi di perfezionamento dovesse considerarsi assolto in virtù della titolarità di una licenza da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. n. 269/2010. Contestava inoltre la necessità di trattare l'istanza come una nuova prima richiesta, posto che aveva già ottenuto la licenza e che la precedente revoca riguardava requisiti morali, non professionali. Il ricorrente precisava altresì di avere prodotto la documentazione relativa alla sede, all'organizzazione degli spazi e all'assenza di personale da impiegare, mentre la cauzione non era stata versata perché, a suo avviso, la pratica non era stata ancora completata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego, disponendo il riesercizio del potere amministrativo. Ha ritenuto che il ricorrente, essendo titolare di una licenza dal 5 maggio 2005 e quindi da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. n. 269/2010, beneficiasse dell'equipollenza prevista dall'allegato G, comma 5, per il requisito della laurea triennale e dei corsi di perfezionamento. La successiva revoca della licenza, fondata sulla sopravvenuta carenza dei requisiti morali e di buona condotta, non incideva sul pregresso conseguimento dei requisiti professionali maturati conformemente alla disciplina regolamentare. Il giudice ha tuttavia escluso che tale equipollenza si estendesse agli ulteriori requisiti tecnici e organizzativi previsti dall'allegato H, relativi al progetto organizzativo, alla sede principale ed eventuali sedi secondarie, al personale e alla disponibilità economico-finanziaria. Ha inoltre precisato che non era più vigente il divieto di ubicare la sede presso il domicilio del titolare, essendo stato sostituito dal requisito dell'idoneità dei locali ai fini dell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 16 TULPS. Quanto alla cauzione, il suo mancato versamento non poteva assumere, allo stato, efficacia ostativa, poiché presupponeva la completezza della pratica. L'amministrazione dovrà quindi rinnovare l'istruttoria e rideterminarsi, conservando la propria discrezionalità in ordine ai requisiti morali e agli altri requisiti non coperti dall'equipollenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 134 R.D. n. 773/1931
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati
L'esercizio dell'attività di investigazione privata è subordinato al rilascio della licenza prefettizia.
art. 136 R.D. n. 773/1931
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare
Il rilascio della licenza presuppone la dimostrazione della capacità tecnica richiesta per i servizi investigativi.
art. 5 D.M. n. 269/2010
La disposizione è richiamata quale fonte dei requisiti richiesti dall'amministrazione per il rilascio della licenza.
allegato G, comma 5, D.M. n. 269/2010
I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2… s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni
La titolarità della licenza da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del regolamento assolve il requisito della laurea triennale e della partecipazione ai corsi di perfezionamento previsti dai commi precedenti.
allegato H D.M. n. 269/2010
Prevede ulteriori requisiti tecnici e organizzativi, tra cui il progetto organizzativo, l'indicazione e l'idoneità delle sedi, il personale eventualmente impiegato e la disponibilità economico-finanziaria.
D.M. n. 56/2015
Ha espunto dall'allegato H il divieto di ubicare le sedi dell'attività presso il domicilio del titolare, sostituendolo con il requisito dell'idoneità delle sedi ai fini del corretto esercizio dei controlli.
art. 16 R.D. n. 773/1931
È richiamato quale parametro per valutare l'idoneità delle sedi dell'istituto investigativo ai fini dell'esercizio della potestà di controllo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per la celere trattazione dell'udienza, unitamente allo svolgimento dell'attività istruttoria.
Massime di principio
- La titolarità di una licenza per attività di investigazione privata da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. n. 269/2010 assolve, ai sensi dell'allegato G, comma 5, i requisiti professionali relativi alla laurea triennale e alla partecipazione ai corsi di perfezionamento.
- La successiva revoca della licenza per sopravvenuta carenza dei requisiti morali o di buona condotta non incide retroattivamente sui requisiti professionali già maturati e acquisiti conformemente alla disciplina del D.M. n. 269/2010.
- L'equipollenza derivante dalla pregressa titolarità quinquennale della licenza opera limitatamente ai requisiti professionali previsti dall'allegato G e non si estende ai distinti requisiti tecnici e organizzativi disciplinati dall'allegato H.
- Il venir meno del divieto di ubicare la sede dell'istituto presso il domicilio del titolare non esonera il richiedente dall'obbligo di dimostrare l'idoneità dei locali ai fini del corretto esercizio dei controlli amministrativi.
- Il mancato versamento della cauzione non può essere considerato ostativo quando l'amministrazione non abbia ancora completato l'istruttoria sui requisiti e la cauzione presupponga la definizione della pratica; in tal caso l'amministrazione deve rinnovare l'istruttoria e rideterminarsi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14285/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14296/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2481/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →