Cassazione Penale, Sentenza n. 51263/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne riportate in primo grado. Antonino Greco deduce (i) violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) e c) c.p.p. con riferimento all'art. 192 c.p.p., sostenendo l'inattendibilità e la contraddittorietà delle persone offese e l'ambiguità delle intercettazioni ambientali; (ii) vizio in relazione all'art. 644 c.p., lamentando che i giudici non hanno effettuato il controllo analitico dei tassi di interesse confrontandoli con il tasso soglia MEF; (iii) nullità per mancata prova dello stato di bisogno delle persone offese ai fini dell'art. 644 c.p. Paolo Greco deduce (i) violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione ai capi per usura, contestando la credibilità delle vittime e la rilevanza delle intercettazioni e sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo a suo carico; (ii) analoga censura rispetto alla tentata estorsione (capo 4), sostenendo l'assenza di contributo causale; (iii) vizio per omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: i motivi sono aspecifici e in massima parte meri rilievi di fatto o riproduzione dei motivi già esaminati in appello (limiti del sindacato di legittimità). Per Antonino la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero ripetitive, non confrontassero analiticamente la motivazione impugnata e consistessero in una rivalutazione delle prove (contraddette dalla doppia conforme tra Tribunale e Corte d'Appello). Per Paolo sono state ritenute aspecifiche le censure sulla credibilità delle vittime, sulla rilevanza delle intercettazioni e generico il motivo sulle attenuanti. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, e sanzione di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e)
La Corte interpreta le norme come limite al sindacato della Cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove già valutate dai giudici di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della attendibilità delle persone offese; la Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze (denunce a seguito di convocazioni di polizia giudiziaria) non dimostrassero calunnia e che le dichiarazioni fossero rilevanti
art. 644 cod. pen.
Norma sull'usura contestata dai ricorrenti; la Corte di merito ha analizzato la complessiva prova (dichiarazioni, documenti, intercettazioni) e la Cassazione non ha ritenuto ammissibile la richiesta di una nuova valutazione analitica dei tassi, rimessa al giudice di merito
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato da Paolo Greco per ottenere attenuanti generiche; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego (pervicacia nel delinquere, reiterazione e gravità delle condotte) e tale motivazione è insindacabile in Cassazione se non manifesta illogicità
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiamato in dottrina giurisprudenziale: l'aspecificità del motivo comporta inammissibilità, poiché il ricorso deve indicare specificamente il vizio e confrontarsi con le argomentazioni del giudice impugnato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'irrogazione delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità e per l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende
legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.1 lett. e))
Richiamata per ribadire che, nonostante la modifica, rimane precluso alla Cassazione il travisamento del fatto e la rivalutazione delle prove; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e alla congruenza logica della motivazione
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare analiticamente il vizio che, se ritenuto decisivo, porterebbe a diversa decisione
- Non è permesso alla Corte di cassazione una rivalutazione ex novo delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; doglianze che consistono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili
- La riproposizione pedissequa dei motivi di appello senza un confronto diretto e analitico con la sentenza impugnata espone il ricorso all'inammissibilità
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme), il sindacato di legittimità è ulteriormente ristretto: la Cassazione valuta essenzialmente la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione
- Per i reati di usura è necessario in sede di merito un esame puntuale del tasso effettivo praticato rispetto al tasso soglia accertato dal MEF e della sussistenza dello stato di bisogno delle vittime; contestazioni formali senza dati o calcoli analitici sono deboli
- Sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi per il giudizio di personalità; la Cassazione non sindaca tale valutazione salvo manifesta illogicità
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