Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-52/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 febbraio 2022. — Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL contro État belge e Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL contro État belge. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Obbligo per gli acquirenti di servizi di predisporre e di trasmettere all’amministrazione finanziaria documenti giustificati relativi alle somme fatturate da prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro – Insussistenza di un tale obbligo per quanto riguarda prestazioni di servizi puramente interne – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali – Proporzionalità. — Cause riunite C-52/21 e C-53/21

Giurisprudenza europea62021CJ0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa belga in materia di imposta sulle società che condizionava la deduzione di spese per servizi acquistati da imprese stabilite in un altro Stato membro alla predisposizione di specifici documenti fiscali, pena una maggiorazione dell’imposta fino al 100% delle somme fatturate. Ha ritenuto che la disciplina, combinata con la prassi amministrativa favorevole ai servizi interni, costituisse una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Pur ammettendo che l’efficacia dei controlli fiscali può giustificare restrizioni, la Corte ha escluso la proporzionalità della misura, soprattutto per via della severità della sanzione e della sua applicazione anche in assenza di frode.

Libera prestazione dei servizi e normativa fiscale belga che impone ai clienti di prestatori stabiliti in un altro Stato membro obblighi dichiarativi, sotto pena di una maggiorazione dell’imposta sulle società, senza onere equivalente per i servizi interni.

La questione giuridica

Se l’articolo 56 TFUE osti a una normativa/prassi nazionale che impone alle società stabilite in Belgio di predisporre e trasmettere all’amministrazione finanziaria documenti giustificativi e prospetti riepilogativi relativi ai pagamenti per servizi acquistati da prestatori stabiliti in un altro Stato membro, sotto pena di un prelievo distinto pari al 50% o al 100% delle somme fatturate, mentre per servizi analoghi forniti da prestatori residenti non sussiste un obbligo equivalente.

Principio di diritto

L’articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale che, per i pagamenti corrisposti a prestatori stabiliti in un altro Stato membro, impone al cliente obblighi dichiarativi e documentali accompagnati da una sanzione fiscale pari al 50% o al 100% delle somme fatturate, quando per prestazioni analoghe rese da prestatori residenti, in base a una prassi amministrativa, non esiste un onere equivalente. Una simile disparità di trattamento rende meno attraenti i servizi transfrontalieri e non è giustificata dalla necessità di garantire i controlli fiscali, poiché la sanzione è sproporzionata e si applica anche in assenza di evasione o sottrazione d’imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 57 del codice delle imposte sui redditi 1992 (CIR 1992)
  • Articolo 219 del codice delle imposte sui redditi 1992 (CIR 1992)
  • Articolo 305 del codice delle imposte sui redditi 1992 (CIR 1992)
  • Direttiva 77/799/CEE
  • Direttiva 2011/16/UE

Restrizione alla libera prestazione dei servizi e obblighi fiscali per servizi transfrontalieri

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali della cour d'appel de Liège in una controversia tra due società belghe del settore farmaceutico e lo Stato belga. La questione era se l’articolo 56 TFUE osti a una disciplina fiscale nazionale che impone obblighi documentali specifici per i pagamenti effettuati a favore di prestatori stabiliti in un altro Stato membro, con una pesante sanzione in caso di inosservanza, mentre per prestazioni interne opera una prassi amministrativa di esonero.

Fatti e procedimento principale

Le società Pharmacie populaire – La Sauvegarde SCRL e Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL avevano affidato a una società lussemburghese, LAD Sàrl, servizi di trasporto di medicinali. L’amministrazione fiscale belga ha contestato alle ricorrenti di non aver predisposto i documenti giustificativi e i prospetti riepilogativi richiesti dall’articolo 57 CIR 1992, applicando il prelievo distinto previsto dall’articolo 219 CIR 1992.

Le società hanno sostenuto che i servizi erano stati realmente prestati e che la tolleranza amministrativa non avrebbe dovuto essere esclusa solo perché il prestatore era stabilito in Lussemburgo. Il giudice del rinvio ha rilevato che la prassi amministrativa esonera dall’obbligo documentale, in sostanza, i pagamenti a soggetti soggetti alla contabilità aziendale belga e alla fatturazione IVA, mentre non si applica ai pagamenti verso prestatori esteri senza stabile organizzazione in Belgio.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 57 CIR 1992, che subordina il riconoscimento di talune spese professionali alla produzione di documenti giustificativi e di un prospetto riepilogativo;
  • l’articolo 219 CIR 1992, che prevede un prelievo distinto pari al 100% delle spese non comprovate, ridotto al 50% se il beneficiario è una persona giuridica;
  • la possibilità di evitare tale prelievo se l’importo è stato incluso in una dichiarazione del beneficiario o se il beneficiario è stato identificato univocamente entro un certo termine.

È richiamata anche la prassi amministrativa di tolleranza, limitata ai casi in cui il beneficiario sia soggetto agli obblighi contabili belgi e alla fatturazione IVA.

Questioni giuridiche esaminate

La Corte ha innanzitutto verificato se la normativa costituisse una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Ha ricordato che l’articolo 56 TFUE vieta misure che rendano meno attraente o più difficile la prestazione di servizi transfrontalieri rispetto a quella interna, e che il diritto alla libertà di prestazione è riconosciuto anche al destinatario del servizio.

Ha quindi affrontato la possibile giustificazione della misura, invocata dal governo belga sulla base dell’efficacia dei controlli fiscali e della lotta alla frode fiscale. In particolare, il Belgio sosteneva che gli obblighi dichiarativi servissero a permettere alle autorità fiscali, anche di altri Stati membri, di verificare la corretta dichiarazione dei redditi del prestatore estero.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ritenuto che la disciplina e la prassi amministrativa, creando una disparità di trattamento tra prestatori residenti e non residenti, siano idonee a dissuadere i clienti belgi dal rivolgersi a prestatori stabiliti in altri Stati membri. Ciò integra una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Quanto alla giustificazione, la Corte ha riconosciuto che l’efficacia dei controlli fiscali può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, ha escluso che la misura fosse proporzionata:

  • i prestatori stabiliti in altri Stati membri sono comunque soggetti a obblighi contabili e di fatturazione analoghi, dato il livello di armonizzazione esistente nell’Unione;
  • le direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE consentono lo scambio di informazioni, ma non impongono uno scambio spontaneo e automatico delle informazioni in questione;
  • soprattutto, la sanzione prevista è eccessiva, perché il prelievo distinto del 50% o del 100% colpisce anche i casi in cui il prestatore abbia effettivamente dichiarato i redditi nello Stato di stabilimento e non vi sia stata alcuna sottrazione d’imposta.

La Corte ha osservato che, proprio perché la tolleranza amministrativa esonera i servizi interni in situazioni analoghe, la diversità di trattamento per i servizi transfrontalieri non può essere giustificata in modo coerente e proporzionato.

Dispositivo e principio affermato

La Corte ha concluso che l’articolo 56 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che impone alle società residenti di trasmettere all’amministrazione fiscale documenti relativi ai pagamenti per servizi acquistati presso prestatori stabiliti in un altro Stato membro, soggetti a contabilità e fatturazione IVA, pena una maggiorazione dell’imposta sulle società del 50% o del 100%, mentre per servizi analoghi resi da prestatori residenti non è imposto un obbligo equivalente.

La decisione ribadisce che una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere giustificata solo se idonea e necessaria: una sanzione così severa, applicata anche in assenza di frode o evasione, supera quanto necessario per tutelare i controlli fiscali.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizidiritto tributario direttocontrolli fiscalisanzioni fiscalicooperazione amministrativa fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.