Cassazione Penale, Sentenza n. 37094/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta per tentata estorsione alla luce della sentenza Corte cost. n. 120/2023, invocando l'applicazione dell'attenuante per lieve entità del fatto. Ha sostenuto che il caso era sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte costituzionale e che nel giudizio di condanna risultava l'esiguità del danno patrimoniale (€60), per cui dovevano considerarsi applicabili le circostanze attenuanti generiche e la diminuente della lieve entità. Ha inoltre contestato la valutazione del giudice dell'esecuzione circa i parametri da considerare, ritenendo che siano disgiunti ("natura, specie, mezzi, modalità o circostanze" ovvero "particolare tenuità del danno o del pericolo").
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza e ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione: il fatto non è di lieve entità in considerazione delle modalità esecutive ripetute, della condotta minatoria aggressiva (anche incendio del locale della vittima), del contesto illecito (cessione di stupefacenti) e dei precedenti del condannato. La Corte ha richiamato i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (estemporaneità della condotta, modesta offesa personale, esiguità delle somme, assenza di profili organizzativi) e ha osservato che l'entità del danno economico è solo uno degli elementi da considerare. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 629 cod. pen. "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La norma è stata parzialmente dichiarata incostituzionale perché mancava una "valvola di sicurezza" per adeguare la pena alla gravità concreta del fatto; ciò consente al giudice dell'esecuzione di valutare, nei casi di sentenza irrevocabile anteriore alla declaratoria, l'applicabilità della diminuente per lieve entità.
art. 311 cod. pen.
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
La Corte richiama gli indici dell'attenuante prevista dall'art. 311 come parametro applicabile per qualificare la lieve entità anche in ipotesi di estorsione; gli indici sono oggettivi e riguardano la condotta nel suo complesso.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Indicano i criteri e i parametri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti/aggravanti: il giudice della rideterminazione deve usarli tenendo conto del giudicato e degli elementi di fatto accertati.
art. 27 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, invocati dalla Corte costituzionale come fondamento della necessità di prevedere la possibilità di mitigare la pena in caso di lieve entità del fatto.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di €3000 da parte del ricorrente.
Corte costituzionale, sent. n. 120 del 2023
Decisione che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 629 cod. pen. e ha indicato i criteri (indici) per riconoscere la lieve entità anche nel reato di estorsione; costituisce base per istanze di revisione della commisurazione della pena nei procedimenti esecutivi.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sulla commisurazione della pena, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena invocando l'attenuante della lieve entità.
- Il giudice dell'esecuzione valuta la lieve entità sulla base degli elementi fattuali accertati nel giudizio di cognizione coperti dal giudicato e applica i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; ha potere discrezionale ma deve motivare rispetto agli indici indicati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'esiguità del danno economico (es. somme modeste) è un elemento rilevante ma non esclusivo: la valutazione complessiva considera anche modalità, ripetitività, violenza/gravità della condotta, presenza di incendi o altre condotte aggravanti, contesto organizzativo e precedenti.
- Comportamenti ripetuti, modalità esecutive aggressive, danni significativi alla persona o all'integrità dei beni, e il contesto di criminalità organizzata o di traffico di stupefacenti possono escludere l'applicabilità della attenuante per lieve entità anche se la somma estorta è modesta.
- Per aumentare le possibilità di successo in una richiesta simile è utile documentare l'estemporaneità dell'azione, l'assenza di organizzazione, la scarsa offesa personale alla vittima e l'effettiva esiguità del danno, oltre a far emergere elementi nuovi o non considerati nel giudizio di cognizione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la solidità della richiesta prima di proporla.
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