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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46089/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Perugia sostenendo: (1) mancanza e/o apparenza di motivazione sull'elemento oggettivo dell'induzione indebita mediante abuso della qualifica, perché la Corte non si sarebbe uniformata al principio indicato dalla Cassazione e le dichiarazioni delle persone offese non descriverebbero atti abusivi idonei ad indurre; (2) errata applicazione dell'art. 319-quater c.p.: la condotta consistente nel presentarsi in divisa e con auto di servizio non costituirebbe un facere idoneo a integrare abuso induttivo e il vantaggio asserito non sarebbe stato prospettato o conosciuto dall'agente; (3) carenza di motivazione circa l'idoneità e univocità degli atti integranti il tentativo di concussione (capo D), perché la Corte si sarebbe limitata a valorizzare espressioni verbali senza valutare il contesto e l'assenza di verbali di violazione successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e respinto i motivi. Ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte d'appello di Perugia che, in sede di rinvio, ha fornito un percorso argomentativo in parte diverso e arricchito rispetto a quello censurato e ha correttamente qualificato la condotta come induzione indebita mediante abuso della qualifica ai sensi dell'art. 319-quater c.p. La Corte ha valorizzato la ripetuta e protratta ostentazione della divisa e dell'auto di servizio, la persuasione, la suggestione e l'inganno ingenerati nei due fratelli Arcaini (che hanno fornito provviste indebite) e lo stato di soggezione da questi determinato; ha altresì ritenuto integrata la minaccia e l'effetto intimidatorio nei confronti della persona offesa Icaro (capo D) sulla base delle dichiarazioni e del contesto; ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità sulle distinzioni tra abuso costrittivo e abuso induttivo e sulla necessità di valutare congiuntamente elementi oggettivi e la percezione soggettiva della vittima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    La norma è stata interpretata come tutela del reato di induzione indebita mediante abuso della qualifica: integrazione del reato quando il pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, con persuasione, suggestione o inganno induce qualcuno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere denaro o altra utilità

  • art. 317 c.p.

    Richiamato per distinguere la concussione (abuso costrittivo tramite violenza o minaccia che limita gravemente la libertà di autodeterminazione) dall'induzione indebita (abuso induttivo con pressione morale e maggiore spazio discrezionale della vittima)

  • art. 323-bis c.p.

    Norma delle attenuanti generiche riconosciuta in precedenti gradi e presa in considerazione nella determinazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Predisposizione della condanna alle spese processuali in favore della parte resistente secondo il disposto di procedura penale

  • Sez. U. sent. n. 12228/2013 (Maldera) e giurisprudenza successiva (es. Nogherotto, Gatti)

    Giurisprudenza interpretativa utilizzata per definire i confini tra abuso costrittivo e abuso induttivo, e per stabilire l'approccio oggettivistico congiunto alla valutazione della percezione soggettiva della vittima rispetto al vantaggio indebito e al danno

Massime di principio

  • In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione il giudice di rinvio può proporre un percorso motivazionale in parte diverso e arricchito senza violare l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto, purché l'argomentazione sia congrua e non viziata
  • La distinzione tra concussione (abuso costrittivo) e induzione indebita (abuso induttivo) si fonda sulla diversa intensità della limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima: minaccia/violenza per la concussione; persuasione/suggestione/inganno per l'induzione
  • L'"abuso della qualifica" può consistere non solo in atti formali dell'ufficio ma anche nella strumentalizzazione della posizione pubblica (es. ostentazione di divisa e auto di servizio) se tale condotta è idonea a creare persuasione, suggestione o timore nella vittima
  • Per integrare l'elemento del vantaggio indebito non è sufficiente un'analisi puramente oggettiva: occorre valutare anche la percezione soggettiva del destinatario delle sollecitazioni, in modo da verificare che la pressione abbia effettivamente prodotto acquiescenza finalizzata a un tornaconto
  • La mera presenza del pubblico ufficiale in divisa o di un comportamento arrogante non è automaticamente sufficiente per la condanna; è necessaria una valutazione complessiva che consideri la ripetizione, il contesto, gli effetti sulle vittime e gli atti concreti di induzione o minaccia
  • Nel giudizio sull'"idoneità e univocità" degli atti minatori (tentativo di concussione) occorre collegare le espressioni minacciose al contesto e alle immediate conseguenze (stato di turbamento della vittima, comportamento successivo), non limitandosi alle sole parole

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