Sentenza n. 14782/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare monocratica e collegiale - - del provvedimento di diniego eli Visto per motivi di lavoro subordinato - settore Circo e spettacol – del 17 /7/2025 -notificato il 19/7/ 2025- dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi; - di ogni atto antecedente, connesso e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della legalizzazione, nelle forme prescritte, della procura speciale alle liti del ricorrente straniero. Non ha quindi esaminato la legittimità sostanziale del diniego di visto né le eventuali censure cautelari. Le spese di lite sono state compensate, trattandosi di una pronuncia in rito.
Atto impugnato: diniego di visto per motivi di lavoro subordinato nel settore del circo e dello spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il Ministero resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale alle liti rilasciata dal cittadino straniero non risultava legalizzata nelle forme prescritte. Il Collegio ha constatato l'assenza della legalizzazione della procura speciale e ha esaminato la questione alla luce dell'orientamento recentemente richiamato dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata; non costituisce la ragione dell'inammissibilità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali; non costituiscono la ragione dell'inammissibilità.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
Richiamata dal TAR quale recente orientamento in materia di legalizzazione della procura speciale alle liti del cittadino straniero; il testo non riporta il principio enunciato in dettaglio.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti rilasciata da un cittadino straniero deve essere legalizzata nelle forme prescritte; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La verifica della regolarità formale della procura speciale costituisce una questione preliminare di rito che impedisce l'esame delle censure contro il provvedimento amministrativo.
- La pronuncia di inammissibilità per un vizio processuale può comportare la compensazione delle spese di lite quando il giudice lo ritenga giustificato dalla natura della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 1013/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 1229/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 2468/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 624/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 1794/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 set 2026Sentenza n. 5179/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →