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Sentenza

Sentenza n. 1676/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2025 del Comune di Acireale con la quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva interna, per la progressione tra aree, “in deroga”, di n. 3 funzionari contabili, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL 16/11/2022 (indetta con determinazione dirigenziale n. 62 del 16 maggio 2025) nella parte in cui, approvando la graduatoria finale, ha determinato la collocazione del ricorrente in posizione non utile ai fini dell’inquadramento; - del verbale dell’8 settembre 2025 n. -OMISSIS- – conosciuto insieme a tutti gli atti della procedura solo all’esito di accesso documentale, consentito dalla P.A. in data 28 novembre 2025 – conclusivo dei lavori della Commissione giudicatrice, recante la valutazione dei titoli e/o la formazione della graduatoria della procedura selettiva in oggetto; - di tutti gli ulteriori verbali e atti della Commissione giudicatrice, ove distinti dal verbale conclusivo dell’8 settembre 2025, ed anche non conosciuti, relativi alla valutazione dei titoli, all’attribuzione dei punteggi – con particolare riferimento ai titoli di studio – e alla determinazione del punteggio finale, nella parte in cui hanno condotto alla formazione della graduatoria poi approvata con determinazione dirigenziale n. 171/2025; e, ove occorra, - dell’Avviso pubblico di selezione per la procedura selettiva di cui è causa, pubblicato sulla piattaforma InPA in data 20 maggio 2025, nonché delle relative disposizioni contenute nel bando di selezione, nella sola parte in cui tali previsioni dovessero essere interpretate nel senso di consentire una valutazione differenziata di titoli di studio identici, in ragione della sola modalità di indicazione del titolo di accesso alla procedura; - del Regolamento comunale per la disciplina transitoria delle procedure comparative per le progressioni verticali tra aree, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 174 del 5 agosto 2024, nella parte in cui, ove interpretato nel senso sopra indicato, consentisse una applicazione non uniforme dei criteri di valutazione dei titoli di studio, in violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento. – di tutti gli atti e provvedimenti adottati in esecuzione della graduatoria approvata, ivi compresi, in particolare, gli atti di inquadramento nel profilo di Funzionario Contabile, gli eventuali addenda ai contratti individuali di lavoro e ogni altro atto di modifica dello stato giuridico ed economico dei candidati utilmente collocati, nella parte in cui traggono fondamento dalla graduatoria impugnata e ne costituiscono diretta applicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 20/2/2026: per l’annullamento: - della nota del Comune di Acireale – Area Amministrativa, datata 16 gennaio 2026, avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela Riferimento nota prot. -OMISSIS- del 12/1/2026” con la quale è stato comunicato al ricorrente che la «Commissione, riunitasi informalmente in data 13 gennaio u.s., ha ritenuto di non procedere all’annullamento richiesto»; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva interna per la progressione tra aree a tre posti di funzionario contabile, nonché il successivo diniego di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la graduatoria finale della procedura selettiva interna, basata sulla valutazione dei titoli, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente attribuito punteggio pari a zero alla laurea indicata come titolo di accesso, mentre aveva valutato la laurea come titolo ulteriore per candidati che avevano indicato come titolo di accesso il diploma di scuola secondaria. Deduceva violazione del bando, dell'art. 13 del CCNL 16 novembre 2022 e dei principi di parità di trattamento, imparzialità, buon andamento, uguaglianza e ragionevolezza; difetto di istruttoria e motivazione per la mancata esplicitazione dei criteri applicati, per il computo dell'anzianità di servizio, per la mancata valutazione di attestazioni professionali e per l'attribuzione di punteggi a un candidato per corsi di formazione genericamente indicati. Invocava inoltre, in via subordinata, il soccorso istruttorio di natura qualificatoria e, in via ulteriormente subordinata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina del bando. Con i motivi aggiunti impugnava la nota comunale di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, lamentando l'assenza di una nuova istruttoria e di una motivazione effettiva, nonché la mancata valutazione del servizio prestato in posizione di comando presso AciAmbiente, dell'attività presso una struttura commissariale e delle abilitazioni professionali. Il Comune eccepiva il difetto della prova di resistenza e sosteneva la piena legittimità della lex specialis e dell'operato della Commissione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto la richiesta di espunzione di documenti depositati tardivamente dal Comune, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., e ha respinto l'istanza istruttoria del ricorrente volta all'acquisizione degli atti di altre procedure selettive, ritenendola generica e inconducente, poiché riferita a procedure autonome alle quali il ricorrente non aveva partecipato. Ha respinto l'eccezione comunale sulla prova di resistenza, ritenendo sufficiente che il ricorrente avesse indicato, già nel ricorso e poi più analiticamente nei motivi aggiunti, come l'accoglimento delle censure avrebbe potuto condurlo a una posizione utile. Nel merito ha rigettato il ricorso principale. L'art. 5 del bando prevedeva alternativamente l'accesso con laurea e almeno cinque anni di esperienza oppure con diploma di scuola secondaria e almeno dieci anni di esperienza; l'art. 11, lett. b), stabiliva chiaramente che la laurea fosse valutabile come titolo ulteriore solo quando il candidato avesse scelto il diploma quale titolo di accesso. La scelta del candidato di indicare la laurea come titolo di accesso è stata ricondotta al principio di autoresponsabilità e non poteva essere contestata dopo la graduatoria. La disciplina è stata ritenuta ragionevole, poiché bilanciava la valorizzazione del titolo universitario con la diversa anzianità richiesta per l'accesso mediante diploma. La chiarezza del bando escludeva sia la necessità di una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico sia l'attivazione del soccorso istruttorio. È stata ritenuta legittima anche la mancata valutazione del servizio presso AciAmbiente, poiché il bando valorizzava l'esperienza maturata presso il Comune di Acireale nel profilo di istruttore contabile; nel comando il dipendente presta servizio presso l'amministrazione di destinazione ed è sottoposto ai relativi poteri gerarchici, organizzativi e disciplinari. Le censure sulle mansioni superiori presso AciAmbiente, sul servizio presso la struttura commissariale e sulle abilitazioni professionali sono state dichiarate tardive o comunque infondate; l'attività commissariale non rientrava nei titoli valutabili e il bando prevedeva per le abilitazioni un massimo di due punti, non quattro. È stata respinta anche la censura sui corsi di formazione attribuiti al terzo classificato, poiché l'amministrazione aveva indicato i corsi valutati, rispettivamente di informatica e di bilancio e contabilità di Stato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un atto meramente confermativo, adottato senza nuova istruttoria né autonoma ponderazione; in ogni caso le relative censure sono state ritenute infondate. Ricorso principale e motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I documenti prodotti oltre i termini processuali sono stati espunti e non sono stati utilizzati ai fini della decisione.

  • art. 5 del bando di selezione

    almeno 5 anni di esperienza ... e una delle seguenti lauree ... oppure almeno 10 anni di esperienza ... e diploma di scuola secondaria di secondo grado

    La disposizione prevedeva due requisiti di accesso alternativi: laurea più cinque anni di esperienza oppure diploma più dieci anni di esperienza.

  • art. 11, lettera b), del bando di selezione

    solo nel caso in cui il candidato abbia scelto quale titolo di accesso il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

    La laurea era valutabile come titolo ulteriore soltanto se il candidato aveva scelto il diploma come titolo di accesso; la clausola è stata ritenuta chiara, ragionevole e vincolante.

  • art. 11, lettera a), del bando di selezione

    esperienza maturata in questo Comune nel profilo di Istruttore Contabile

    La previsione è stata interpretata nel senso di valorizzare soltanto il servizio prestato presso il Comune di Acireale nel profilo indicato, non il servizio svolto presso un diverso ente in posizione di comando.

  • art. 13, comma 6, CCNL 16/11/2022

    È richiamato quale base della procedura di progressione tra aree, senza che il giudice ne ricavi una diversa disciplina rispetto alle chiare previsioni del bando.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati da una disciplina del bando ritenuta chiara, ragionevole e applicata uniformemente nella procedura.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non è violato dalla diversa valutazione di titoli identici quando la differenza dipende dalla scelta, prevista dal bando, del diverso titolo di accesso e dal correlato diverso requisito di esperienza.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis prevede alternativamente l'accesso a una procedura selettiva mediante un titolo di studio superiore associato a una minore anzianità di servizio oppure mediante un titolo inferiore associato a una maggiore anzianità, può legittimamente stabilire che il titolo superiore sia valutato come titolo ulteriore soltanto nel secondo caso, purché la disciplina sia chiara e ragionevole.
  • Il candidato che sceglie liberamente, tra alternative chiaramente previste dal bando, il titolo di accesso da dichiarare è soggetto al principio di autoresponsabilità e non può contestare dopo la pubblicazione della graduatoria la conseguenza sfavorevole della scelta, invocando l'applicazione dell'opzione alternativa.
  • Quando il bando predetermina in modo chiaro e non opinabile i criteri e i punteggi della selezione, l'attribuzione del punteggio numerico è sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione e non è necessario il soccorso istruttorio per modificare o riqualificare il titolo di accesso dichiarato dal candidato.
  • Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale nelle progressioni interne, il servizio prestato in posizione di comando presso un diverso ente può essere escluso quando la lex specialis richiede l'esperienza maturata presso l'amministrazione di appartenenza e nel profilo specificamente indicato; nel comando l'attività lavorativa è resa presso l'amministrazione di destinazione, sottoposta ai relativi poteri gerarchici, organizzativi e disciplinari.
  • La disparità di trattamento può essere fatta valere rispetto ai partecipanti alla medesima procedura comparativa, ma non è di per sé rilevante quando riguarda candidati di procedure selettive autonome e distinte, alle quali il ricorrente non abbia partecipato.
  • Un atto con cui l'amministrazione respinge un'istanza di annullamento in autotutela è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando non sia preceduto da nuova istruttoria o da una nuova autonoma ponderazione degli interessi, ma si limiti a ribadire la precedente determinazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoriaTrasparenza e pubblicità

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