Cassazione Penale, Sentenza n. 37906/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto contro l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'indagato, gravemente indiziato di reati in materia di stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990) e di ulteriori condotte. Il difensore ha articolato quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. con riferimento alle esigenze cautelari; (ii) violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo; (iii) violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 273 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione sui gravi indizi relativi al capo 72 dell'incolpazione; (iv) violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e le deduzioni difensive ex art. 297, comma 3 c.p.p.
La decisione
Il difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso (con procura speciale) e alla discussione orale, motivando la rinuncia con il venir meno della misura cautelare e la rimessione in libertà dell'imputato. Per tale ragione la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ma ha escluso la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in considerazione della sopravvenuta sostituzione della misura detentiva con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria; nella requisitoria il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma penale sulle ipotesi aggravate in materia di stupefacenti; la decisione richiama tale norma quale titolo di imputazione per contestare la gravità del quadro indiziario
art. 73 d.P.R. 309/1990
Riguarda le altre fattispecie di reato in materia di stupefacenti citate nell'incolpazione; richiamata per indicare le condotte contestate all'indagato
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Norma evocata dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari; la Corte non ha esaminato il merito del motivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia
art. 273 c.p.p.
Norma sul grave indizio di colpevolezza e la relativa motivazione dell'ordinanza; il ricorrente deduceva vizio di motivazione su questo punto
art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione delle prove e del loro apprezzamento nel procedimento cautelare; richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disposizione sulle esigenze cautelari; il ricorrente ha contestato la motivazione relativa a tali esigenze
art. 275 c.p.p.
Norma sulle misure cautelari personali; evocata in relazione alla decisione del Tribunale che ha confermato la custodia
art. 297, comma 3 c.p.p.
Consente al giudice di valutare le deduzioni difensive; il ricorrente ha lamentato che tali deduzioni non siano state adeguatamente considerate
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limitazione dell'oggetto del ricorso per cassazione; la Corte riporta i motivi ammissibili nei limiti di questa norma
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
Norma che ha autorizzato la presentazione della requisitoria scritta e la richiesta di discussione orale in forma speciale; nel procedimento è stata depositata la requisitoria ai sensi di questa disposizione
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di rinunzia; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in virtù della rinuncia formale del difensore
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formale al ricorso, resa con procura speciale dal difensore, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.), con esclusione dell'esame del merito.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (es. obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.) può giustificare la rinuncia dell'imputato all'impugnazione e può influire sull'eventuale irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende, riducendo profili di colpa collegati all'inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità non implica valutazione circa la fondatezza delle censure sulle ragioni di custodia cautelare: i profili sostanziali (grave indizio, esigenze cautelari) restano non esaminati quando l'atto è estromesso per ragioni procedurali.
- Prima di rinunciare a un ricorso cautelare è opportuno valutare se la sopravvenuta modifica della misura soddisfi effettivamente l'interesse dell'imputato; se permangono altre limitazioni o conseguenze, potrebbe convenire proseguire l'impugnazione per ottenere pronunce sul merito.
- Le doglianze relative a vizio di motivazione e a carenza di grave indizio devono essere formulate con precisione rispetto alle norme procedurali richiamate (art. 273, 292 c.p.p. ecc.); tuttavia la rinuncia sopravvenuta priva la Corte della possibilità di pronunciarsi su tali questioni.
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