Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3694/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 3692/23, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3692/2023, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3692/2023, con cui il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettate le condizioni formali dell'azione, inclusa la notificazione del titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l'inadempimento ministeriale era rimasto incontestato e che erano incontestati anche l'an e il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 1.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da eseguire entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto e, pertanto, non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale cui si riferisce il diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile per un valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché il titolo esecutivo era stato notificato il 11 gennaio 2024 e l'azione è stata proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, incluso il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento sulla base della mancata contestazione, se risultano incontestati anche l'esistenza e l'ammontare del credito.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un organo amministrativo territorialmente competente, con facoltà di delega interna, quando l'attività richiesta rientra nei doveri istituzionali dell'ufficio; in tal caso non spetta un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.