Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 16/02/2022 con cui il GIP, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 640 c.p. e lo aveva condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile Umberto SAFFIOTI. Primo motivo: violazione degli artt. 78, 79, 80 e 444 c.p.p. e vizio di motivazione per aver ammesso la costituzione di parte civile in occasione dell'udienza fissata per l'applicazione concordata della pena, nonostante l'orientamento giurisprudenziale che esclude la costituzione della parte civile in tale sede; si contestava inoltre che la costituzione era successiva all'accordo tra PM e imputato. Secondo motivo: carenza di motivazione relativa alla determinazione del quantum delle spese liquidate, limitata ad un richiamo ai valori medi del D.M. 55/2014 senza adeguata argomentazione sulla congruità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendo il principio giurisprudenziale secondo cui nell'udienza fissata per l'applicazione concordata della pena non è consentita la costituzione di parte civile e che, pertanto, è illegittima la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile se la costituzione è successiva all'accordo. Dagli atti è emerso che l'accordo tra PM e imputato era intervenuto in data 8/04/2022, anteriore al deposito della costituzione della parte civile (24/05/2022) e all'udienza fissata il 23/04/2022; perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e revocate le statuizioni sul rimborso delle spese in favore della parte civile. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte interpreta che nell'udienza per applicazione concordata della pena la costituzione di parte civile è incompatibile se l'accordo è già intervenuto, e che la possibilità di ottenere condanna al risarcimento è preclusa.
art. 447 cod. proc. pen.
Stabilisce che la presenza delle parti in detta udienza è eventualmente necessaria; la Corte ne trae argomento per ritenere che la costituzione della parte civile in quella sede potrebbe non essere conoscibile dall'imputato.
art. 420 cod. proc. pen.
Richiamato per confronto con l'udienza preliminare, dove la presenza delle parti è obbligatoria; evidenzia la diversità di finalità e di partecipazione delle udienze.
art. 448 cod. proc. pen.
art. 448, comma 2 bis c.p.p.
Richiamato per i limiti dell'impugnazione negli accordi tra parti; la Corte precisa che il ricorso è ammissibile se verte su tema estraneo all'accordo.
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento di ammissibilità dell'impugnazione in cassazione quando la questione sia estranea all'accordo di applicazione della pena.
Giurisprudenza - Sez. U., D'Avino
Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino
Principio consolidato secondo cui nella specifica udienza per applicazione concordata della pena non è consentita la costituzione di parte civile e la condanna alle spese in suo favore è illegittima se la costituzione è successiva all'accordo.
Giurisprudenza - Sez. 5
Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019
Conferma l'orientamento secondo cui la costituzione della parte civile in detta udienza è priva di effetto rispetto all'assegnazione delle statuizioni civili.
Giurisprudenza - Sez. 3
Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017
Ulteriore conferma del principio secondo cui l'oggetto del giudizio in sede di applicazione concordata della pena esclude l'accoglimento efficace della costituzione della parte civile successiva all'accordo.
D.M. 55/2014
D.M. 55/2014 (valori medi per liquidazione spese)
Riferimento utilizzato dal giudice di merito per la liquidazione delle spese; la Corte non entra nel merito della congruità perché ha annullato le statuizioni civili.
Massime di principio
- In un'udienza fissata per l'applicazione concordata della pena (patteggiamento o opposizione a decreto penale) la costituzione della parte civile è, di regola, inammissibile o priva di efficacia rispetto alle statuizioni risarcitorie se l'accordo tra PM e imputato è già intervenuto.
- Se la costituzione della parte civile è successiva alla data di conclusione dell'accordo tra PM e imputato, ogni condanna dell'imputato a rimborsare le spese della parte civile è illegittima e va annullata.
- La presenza meramente eventuale delle parti nell'udienza per applicazione concordata della pena rende ingiustificata l'ammissione di domande risarcitorie che l'imputato potrebbe non conoscere; perciò la parte civile dovrebbe costituirsi anteriormente all'accordo per preservare i suoi diritti.
- Le impugnazioni sono ammissibili in Cassazione se vertono su questioni estranee all'accordo di applicazione della pena (art. 606 c.p.p.), mentre sono preclusi i profili che rientrano nei limiti concordati dall'art. 448.
- Quanto alla liquidazione delle spese, se la decisione di merito resta in piedi il giudice deve motivare la congruità della somma liquidata oltre il mero richiamo ai valori medi del D.M. 55/2014.
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