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Sentenza

Sentenza n. 13560/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento del provvedimento di non idoneità adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, del giorno 20.04.2023 che, all’esito delle prove scritte, giudicava il ricorrente non idoneo.

Giustizia amministrativa202308867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità alle prove scritte del concorso per 200 posti nella carriera prefettizia, con esclusione dal prosieguo della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 aprile 2023 con cui, all'esito della correzione delle prove scritte del concorso indetto con D.M. 8 novembre 2019, è stato giudicato non idoneo per avere riportato 55/100 nel secondo elaborato di diritto civile, a fronte del minimo di 60/100 previsto dal bando. In applicazione dell'art. 10, comma 4, del bando, la commissione non ha proceduto alla correzione degli elaborati successivi. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e proporzionalità, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, sostenendo che l'esclusione per una sola insufficienza, prossima alla sufficienza e ritenuta meramente formale o marginale, avrebbe potuto pregiudicare l'ammissione di un candidato complessivamente più meritevole. Con motivi aggiunti ha dedotto che l'elaborato di diritto civile sarebbe stato di valore non inferiore a quello di altri elaborati valutati tra 70/100 e 75/100, prospettando una disparità e contraddittorietà delle valutazioni. Ha inoltre contestato il giudizio per travisamento della traccia e erronea interpretazione dell'elaborato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L'art. 10, comma 4, del bando, rimasto inoppugnato, imponeva alla commissione di non esaminare gli elaborati successivi quando uno degli elaborati fosse stato valutato sotto il punteggio minimo. La commissione ha quindi applicato correttamente la lex specialis, senza poter introdurre un criterio di favore per le insufficienze ritenute lievi o prossime alla sufficienza, criterio non previsto dal bando né dai criteri preventivamente stabiliti. Un'interpretazione diversa avrebbe attribuito alla commissione un potere arbitrario e incompatibile con trasparenza, buon andamento e par condicio. Le contestazioni comparative sui voti di altri candidati non hanno dimostrato una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri di valutazione e voto attribuito. Il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale, salvo il limite della manifesta contraddittorietà, non provata nel caso concreto. Anche la censura relativa all'errata interpretazione della traccia è stata ritenuta attinente al merito della valutazione della commissione, non sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di errori manifesti o vizi evidenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, del bando di concorso

    qualora durante la valutazione degli elaborati scritti – la Commissione - abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dei successivi

    La disposizione vincola la commissione a interrompere la correzione degli elaborati successivi quando uno degli elaborati precedenti riceva un punteggio inferiore al minimo previsto.

  • D.M. 8 novembre 2019

    È l'atto di indizione del concorso a 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità del provvedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È richiamato con riferimento ai principi generali dell'attività amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • La clausola del bando di concorso che impone di interrompere la correzione degli elaborati successivi quando uno degli elaborati precedenti sia valutato sotto la soglia minima deve essere applicata secondo il suo tenore letterale, senza introdurre eccezioni fondate sulla marginalità o sulla prossimità dell'insufficienza, se tali eccezioni non sono previste dalla lex specialis o dai criteri di valutazione.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola sia i candidati sia l'amministrazione, che non può modificare o integrare successivamente le regole della procedura introducendo criteri di favore non previamente stabiliti, poiché ciò comprometterebbe la par condicio e la trasparenza della selezione.
  • Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice alle prove concorsuali è, di regola, sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale, quando siano stati previamente fissati criteri di massima; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito.
  • Le valutazioni della commissione sulle prove concorsuali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo, salvo che emergano errori manifesti, travisamento evidente o altre contraddizioni obiettive idonee a dimostrare l'illegittimità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di motivazione

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