Cassazione Penale, Ordinanza n. 15545/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei gradi di merito della coltivazione/allestimento di una piantagione di cannabis composta da 2111 piante, oltre ad altre piante in essiccazione, per un quantitativo complessivo di principio attivo pari a 2.150 grammi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Deduce: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 47 c.p., sostenendo in sostanza di avere creduto di svolgere un'attività autorizzata e lecita; 2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/1990, contestando la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità in relazione al principio attivo rinvenuto. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, già congruamente esaminati dai giudici di merito, e che l'esimente è stata esclusa in modo logico perché le circostanze di fatto escludevano il convincimento dell'imputato circa la liceità dell'attività. Quanto al secondo motivo, osserva che il dato ponderale del principio attivo supera la soglia individuata dalle Sezioni Unite per le droghe leggere, e che le censure difensive sul punto sono generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo motivo generico, oltre che smentito dal quantitativo di principio attivo accertato, superiore alla soglia per l'aggravante dell'ingente quantità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alla coltivazione di sostanze stupefacenti in ipotesi di minore gravità, richiamata come titolo del reato contestato e accertato nei giudizi di merito.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Disposizione sull'aggravante dell'ingente quantità; la Corte ne conferma la configurabilità in relazione al principio attivo accertato, richiamando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
art. 47 c.p.
Esimente del errore sul fatto; la Corte ritiene corretta la sua esclusione perché le circostanze concrete escludevano il convincimento dell'imputato di operare lecitamente.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
"In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle cd. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi)"
Il criterio della soglia per l'aggravante dell'ingente quantità resta fondato sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile; per le droghe leggere, la soglia ordinaria di non configurabilità è inferiore a 2 kg di principio attivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
- L'esimente dell'errore sul fatto richiede che dalle circostanze concrete emerga realmente il convincimento dell'agente di operare in un contesto lecito; quando tali circostanze lo escludano, la relativa doglianza è infondata.
- In materia di stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantità va verificata in base al principio attivo e ai criteri tabellari consolidati; per le droghe leggere, un quantitativo di principio attivo superiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità può integrare l'aggravante.
- Censure sul superamento della soglia dell'ingente quantità devono essere specifiche e non meramente assertive o generiche, altrimenti non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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