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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Novara

Statuto del contribuente - Verifiche fiscali - Obbligo del contraddittorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l’atto, richiamando l’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La questione riguardava una verifica cosiddetta “a tavolino”, cioè svolta senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali in cui il contribuente esercita l’attività.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L’obbligo di contraddittorio previsto dall’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 riguarda gli accertamenti conseguenti ad attività ispettive eseguite presso i locali del contribuente. Per le verifiche a tavolino relative a tributi non armonizzati, in assenza di una specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Pertanto, la mancata instaurazione del contraddittorio non incide sulla validità dell’avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’obbligo del contraddittorio è riferibile agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove è esercitata l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    La norma tutela il contribuente quando l’Amministrazione svolge un’attività ispettiva nei suoi locali e, prima dell’emissione dell’atto, deve consentirgli di formulare osservazioni. Tale obbligo non si estende automaticamente alle verifiche documentali o alle elaborazioni svolte presso gli uffici dell’Amministrazione, salvo specifiche disposizioni applicabili al tributo o al procedimento.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 presuppone un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali del contribuente.
  • Nelle verifiche a tavolino relative a tributi non armonizzati, la mancata convocazione del contribuente non determina di regola l’illegittimità dell’accertamento.
  • Occorre distinguere tra controlli svolti fisicamente presso i locali del contribuente e controlli documentali o automatizzati svolti dall’Amministrazione senza accesso.
  • L’assenza di un obbligo generale di contraddittorio non esclude che una specifica disciplina del tributo o del procedimento possa imporre comunque un confronto preventivo.
  • Per contestare efficacemente un accertamento non è sufficiente invocare genericamente il mancato contraddittorio: bisogna verificare la natura del controllo, il tipo di tributo e l’eventuale normativa speciale applicabile.

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