Cassazione Penale, Ordinanza n. 16844/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato la disciplina dell'art. 616 cod. proc. pen., rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deduceva formalmente la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Dal testo emerge però che le censure erano esposte in pochissime righe e in termini del tutto generici, senza alcun reale confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, ritenute non manifestamente illogiche dalla Corte. Non sono indicati i fatti di merito né il reato contestato nel frammento disponibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte rileva che le doglianze formulate non sono specifiche né correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo meramente generico e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione richiede una critica specifica e puntuale alle rationes decidendi della decisione impugnata; la mera enunciazione astratta dei motivi non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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