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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6830/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) per non aver versato l'imposta indicata nella dichiarazione annuale relativa al 2016 (importo indicato €736.855,00) entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Il ricorrente ha dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo), rilevando che la dichiarazione era stata presentata tramite intermediario dopo la cessazione dell'impresa e che non vi erano contatti con l'Agenzia delle Entrate relativi ad irregolarità, sostenendo una mera negligenza o disinteresse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando implicitamente la sentenza di condanna di merito (pena: un anno di reclusione, applicazione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 e confisca del profitto del reato). La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla mancanza del dolo, sottolineando che la presentazione della dichiarazione con indicazione del debito dimostra la consapevolezza dell'obbligo e che la cessazione dell'attività non esonera dall'obbligazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Reato di omesso versamento dell'IVA: si configura quando l'imposta indicata nella dichiarazione annuale non è versata entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; è reato a consumazione istantanea; è richiesto il dolo generico (consapevolezza dell'illiceità dell'omissione).

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede le pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati fiscali (richiamata in relazione alle pene accessorie irrogate).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente di condannare il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 37424/2013; Sez. 3, n. 8352/2014; Sez. 3, n. 3098/2015, ecc.)

    Principi consolidati applicati: il reato si consuma con la scadenza del termine per il versamento dell'acconto, l'indicazione del debito nella dichiarazione è elemento probatorio significativo della consapevolezza dell'obbligo, il dolo generico è sufficiente e i motivi della scelta di non versare sono irrilevanti; in alcuni casi è chiarito che non rileva l'effettiva riscossione dei corrispettivi salvo specifici regimi (es. IVA per cassa).

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione IVA che indica un debito costituisce forte elemento di consapevolezza dell'obbligo di versamento e può sufficiente a fondare la responsabilità penale per omesso versamento se il pagamento non avviene entro il termine previsto per l'acconto.
  • Il reato di omesso versamento IVA è a consumazione istantanea: rileva il momento della scadenza del pagamento dell'acconto successivo, non le condotte successive dell'obbligato.
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: è irrilevante la motivazione che ha portato il soggetto a non versare l'imposta (es. difficoltà economiche, scelta gestionale), salvo che non emerga prova di assenza di consapevolezza.
  • La cessazione dell'attività d'impresa non esonera dal dovere di versare imposte sorte durante il periodo d'imposta anteriore alla cessazione.
  • L'utilizzo di intermediari per la presentazione della dichiarazione o ritardi nella comunicazione con l'Agenzia delle Entrate difficilmente escludono il dolo se la documentazione dimostra che il contribuente ha indicato il debito.
  • In sede di impugnazione, argomentazioni generiche o la semplice riproposizione di motivi già confutati dalla corte di merito possono portare all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

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