Cassazione Penale, Ordinanza n. 06422/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili in appello del delitto di riciclaggio. I ricorsi per cassazione deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 648-bis c.p. per entrambi; uno dei ricorrenti chiedeva inoltre la derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di ricettazione ex art. 648 c.p. La Corte rileva che le censure erano generiche, perché si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, la quale valorizzava le risultanze probatorie sul reperimento di un'autovettura sinistrata poi utilizzata per falsificare i dati di quella rubata, elementi ritenuti idonei a integrare il riciclaggio e a escludere la ricettazione.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
indicato come fattispecie integrata dai fatti accertati, in relazione alla condotta di riciclaggio contestata a entrambi gli imputati.
art. 648 c.p.
richiamato come ipotesi più lieve di ricettazione, la cui applicazione è stata esclusa in base alle risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, sono generici e inammissibili.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione va operata alla luce delle concrete risultanze probatorie: se il fatto accertato mostra una condotta di alterazione o falsificazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, può ritenersi integrato il riciclaggio e non la più lieve ricettazione.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova, ma verifica la presenza di una critica specifica e non meramente reiterativa alle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
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