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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 932/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (8.10.2020) che lo aveva ritenuto responsabile delle lesioni stradali e dell'allontanamento senza prestare soccorso nei confronti della persona offesa Pasquale Massa, investita il 10.2.2017 mentre attraversava sulle strisce pedonali dal ciclomotore guidato dal Biglietto. Nel ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione e richiesta di assoluzione in relazione all'assenza del dolo, richiamando indagini difensive e la deposizione di un teste; 2) vizio di motivazione e difetto di prova circa le contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti (poi assorbite nel reato di lesioni stradali), lamentando che gli accertamenti erano stati eseguiti molte ore dopo l'incidente; 3) violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e per eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non sufficientemente confrontate con la motivazione di merito, che aveva ricostruito la dinamica del sinistro (urto sulle strisce in occasione di una manovra di sorpasso imprudente) e il comportamento del prevenuto (rialzamento dello scooter e allontanamento alla vista della pattuglia, senza accertarsi delle condizioni della vittima e senza farsi identificare). Ha confermato che le violazioni degli artt. 186 e 187 Cod. Strada sono state correttamente assorbite nel reato di lesioni stradali sulla base degli accertamenti tecnici. Ha richiamato il principio secondo cui, quando è accertato un tasso alcolemico conforme alla normativa, grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze che ne inficino la valenza probatoria, precisando che il solo intervallo temporale non è di per sé idoneo a privare l'accertamento di efficacia. Sul punto sanzionatorio, ha ritenuto non fondate le doglianze sull'esclusione delle attenuanti generiche e sull'entità della pena, osservando che la pena inflitta era prossima al minimo edittale e che l'esclusione delle attenuanti era motivata dalla gravità della condotta e dalla sospensione della patente a seguito di precedente condanna. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso; il ricorso deve indicare in modo chiaro le censure, qui ritenute generiche.

  • artt. 186 e 187 Codice della Strada

    Violazioni contestate (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti) che sono state dichiarate assorbite nel reato di lesioni stradali sulla base degli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria degli esiti degli accertamenti alcolemici.

  • art. 62-bis Codice Penale

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti per la gravità della condotta e la recidiva specifica (sospensione patente).

  • art. 133 Codice Penale

    Richiamato implicitamente quale criterio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena prossima al minimo edittale e sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'onere delle spese e alla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 24206/2015, Mongiardo)

    Principio secondo cui l'intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé idoneo a svuotare il valore probatorio dell'accertamento alcolemico; grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze ostative.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 28852/2013)

    Richiamo al principio che la vicinanza della pena al minimo edittale non obbliga a una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione della pena.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione coerente e basata su accertamenti tecnici: censure generiche sulla dinamica o sulla responsabilità sono inammissibili.
  • Se è effettuato un accertamento alcolemico conforme alla normativa, grava sull'imputato l'onere di dimostrare elementi che ne riducano la valenza probatoria; il semplice intervallo temporale tra fatto e accertamento non annulla automaticamente il valore del test.
  • Le contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti possono essere assorbite in un reato più grave (es. lesioni stradali) quando la ricostruzione tecnica lo giustifica; la Cassazione verifica la correttezza della valutazione tecnica ma non rifa' valutazioni probatorie criticate genericamente.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche è ammissibile quando la gravità della condotta, la recidiva o elementi aggravanti specifici sono adeguatamente motivati; tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La quantificazione della pena vicino al minimo legale può non richiedere una motivazione particolarmente dettagliata; è tuttavia necessario che il giudice richiami i criteri generali (art. 133 c.p.) e le ragioni di adeguatezza.
  • Il comportamento di allontanamento e di mancata prestazione di soccorso integra elementi di gravità che influiscono negativamente sulla concessione di benefici e attenuanti.

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