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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 395/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 15/02/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per ALBERTI ALESSANDRA dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per CALZA FEDERICA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, c) per CANNATA MANUELA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; d) per CARLUCCIO CARMELA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; e) per CARNEVALE SANDRA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, f) per CASSOTTA ANTONIA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, g) per CASTRO BARBARA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, h) per CATALANO ALESSIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, i) per CECCARELLI CINZIA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00, j) per CHIESA GIULIANA: per l'a.s. 2018/2019 e dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, k) per CIBRARIO CRISTINA: per l'a.s. 2017/2018 e dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, l) per COTTONE FRANCESCO SALVATORE: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, m) per CRESCENTE ANNARITA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, n) per CROVELLA STEFANO: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, o) per DENINA STEFANIA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, p) per DINOIA NICOLA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00, q) per DI STEFANO DANIELA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00, r) per GAMBONI AMBRA dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; s) per GENTILE MARIATERESA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202502564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 395/2024, relativa all'accredito del beneficio di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino n. 395/2024, che aveva riconosciuto in loro favore l'accredito di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto le somme spettanti a quindici ricorrenti, mentre non risultava ancora adempiuto il giudicato nei confronti di quattro ricorrenti. La parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza limitatamente a queste ultime e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite nei confronti di tutti i ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle quindici ricorrenti alle quali il Ministero aveva corrisposto le somme dovute nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nei confronti delle quattro ricorrenti ancora non soddisfatte, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale e di corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dall'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.300 euro oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere nei confronti delle parti soddisfatte.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue il titolo giudiziale solo nei confronti di alcuni ricorrenti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai soggetti soddisfatti e prosegue il giudizio nei confronti degli altri.
  • L'esecuzione parziale o successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, poiché la soccombenza va valutata anche in relazione alla condotta tenuta prima e durante il giudizio.
  • In presenza di un persistente inadempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato opera solo nei limiti oggettivi e soggettivi dell'avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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