Cassazione Penale, Ordinanza n. 25854/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse логica e coerente con le risultanze processuali e che il materiale probatorio consentisse di affermare senza dubbi la configurazione del reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di devastazione. Il ricorso, articolato in un'unica doglianza, contestava la configurazione del reato e denunciava asserite carenze motivazionali della decisione impugnata, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della vicenda processuale e del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse solo a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e ha valorizzato le deposizioni dei testimoni, in particolare quella di un teste che aveva identificato l'imputato tra i soggetti intenti a raccogliere pietre e a lanciarle contro la struttura, oltre ad aizzare gli altri ospiti contro il centro di accoglienza.
Norme richiamate
art. 419 c.p.
Norma incriminatrice riferita alla devastazione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base delle deposizioni testimoniali e ha escluso che le censure del ricorso ne scalfissero la configurazione.
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01
Richiamata per il principio secondo cui il vaglio di legittimità non consente un riesame del merito quando la motivazione della sentenza di appello sia logica e coerente con le risultanze processuali.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammesso un riesame del merito della prova quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e aderente alle risultanze processuali.
- La configurazione del reato può essere confermata valorizzando dichiarazioni testimoniali convergenti e coerenti, specie quando il teste indichi l'imputato come partecipante attivo alla condotta criminosa.
- La doglianza che si limiti a prospettare carenze motivazionali senza confrontarsi realmente con la tenuta logica della decisione di merito è inidonea a superare il controllo di cassazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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