Sentenza del 02/10/2018 n. 6701 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Integrazione dei motivi - Necessità - Mancato contraddittorio - Accertamento - Nullità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento standardizzato fondato sul mero scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore, lamentando in particolare il mancato svolgimento del necessario contraddittorio e l'insufficiente integrazione della motivazione dell'atto. Secondo il principio affermato, lo scostamento dagli standard non è da solo sufficiente a fondare una presunzione grave, precisa e concordante: occorre verificare l'applicabilità concreta dello standard e valutare le giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio.
La decisione
La mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente comporta la nullità dell'accertamento fondato sugli studi di settore. Il contraddittorio è infatti obbligatorio e la motivazione dell'atto deve dare conto sia dell'applicabilità concreta dello standard utilizzato sia delle ragioni per cui vengono eventualmente disattese le spiegazioni del contribuente. Solo dopo un contraddittorio effettivo, nel quale il contribuente abbia formulato motivazioni non meramente generiche o limitate alla contestazione dello studio, può operare l'inversione dell'onere della prova a suo carico.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
La disposizione costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo, compreso quello fondato sugli studi di settore. Il relativo risultato non vale automaticamente come prova definitiva, ma deve essere corroborato dalla concreta applicabilità dello standard e dal confronto con le deduzioni del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009
Gli studi di settore rappresentano un sistema di presunzioni semplici. Il solo scostamento rispetto agli standard non è sufficiente: la presunzione deve essere resa grave, precisa e concordante attraverso il contraddittorio con il contribuente.
Cassazione, sentenze n. 13908/2018, n. 12696/2018, n. 21754/2017, n. 9484/2017 e n. 14288/2016; ordinanza n. 30370/2017
La giurisprudenza richiamata ribadisce l'obbligatorietà del contraddittorio negli accertamenti basati sugli studi di settore, la necessità di una motivazione concreta e la nullità dell'atto quando tale fase procedimentale venga omessa.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, l'Amministrazione non può basarsi esclusivamente sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito standardizzato.
- Il contraddittorio con il contribuente è una fase necessaria: la sua omissione può determinare la nullità dell'accertamento.
- L'atto deve spiegare perché lo standard sia concretamente applicabile al contribuente e perché le sue giustificazioni siano accolte o respinte.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio con elementi specifici e documentati; la mera contestazione astratta dello studio di settore può non essere sufficiente.
- L'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente opera solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto l'onere di instaurare il contraddittorio e motivare adeguatamente l'accertamento.
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