Cassazione Penale, Sentenza n. 26216/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del fine di spaccio contestato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: la condanna si sarebbe fondata unicamente sul valore ponderale della sostanza e sul rinvenimento di un bilancino di precisione, senza altri indici sintomatici di cessione (mancanza di suddivisione in dosi, assenza di materiale da confezionamento e di denaro). Inoltre censura del trattamento sanzionatorio: mancata concessione della sospensione condizionale della pena, valutazione della recidiva e delle circostanze generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stata provata la finalità di spaccio: la sola quantità della sostanza e la presenza del bilancino non costituiscono prova certa dell'immissione sul mercato, soprattutto in assenza di altri elementi (sostanza non suddivisa in dosi, assenza di denaro e materiale da confezionamento). I giudici di merito non hanno affrontato le specifiche deduzioni difensive; vi è stato un uso erroneo di massime di esperienza. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Rimane salva la confisca del materiale sequestrato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Per la configurabilità del reato di detenzione ai fini di spaccio è necessario provare la destinazione della sostanza alla cessione: la mera quantità e il rinvenimento di un bilancino sono elementi indiziari, non probatori in senso pieno. L'onere della prova circa la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa; la destinazione ad uso personale non è causa di non punibilità ma è elemento che, se non confutato da altri indizi, può escludere la fattispecie contestata.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci)
Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 (Canduci), Rv. 279614 - 01
Ripreso il principio secondo cui, in assenza di specifici elementi che colleghino la sostanza a un'attività di spaccio (es.: confezionamento in dosi, denaro, rapporti di cessione) anche una quantità significativa non è sufficiente a provare il fine di spaccio; in casi di assoluta carenza di prova va annullata la condanna.
Massime di principio
- La destinazione allo spaccio è un elemento costitutivo e deve essere provata dall'accusa: quantità da sola e presenza di un bilancino non sono automaticamente determinanti.
- Il giudice deve valutare e rispondere puntualmente alle deduzioni difensive (es. assenza di denaro, mancanza di confezionamento in dosi, modalità di custodia compatibili con uso personale); l'omissione può invalidare la motivazione.
- La mera disponibilità di un bilancino di precisione ha valore indiziario ma non è prova sufficiente della finalità di spaccio senza altri elementi oggettivi.
- Se mancano prove integrative e non è possibile un ulteriore sviluppo motivazionale plausibile, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per non sussistenza del fatto.
- Anche quando l'uso personale non esclude la punibilità, esso sposta l'onere della prova sulla pubblica accusa: in dubbio, prevale l'interpretazione favorevole all'imputato.
- Resta ferma la possibilità di confiscare e disporre misure sui corpi del reato sequestrati, anche in caso di annullamento per non sussistenza.
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