Sentenza del 14/02/2018 n. 625 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Impresa familiare - Contributi previdenziali - Collaboratori familiari - Rivalsa obbligatoria - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il titolare dell'impresa familiare è obbligato a versare i contributi previdenziali dovuti dai collaboratori familiari, ma deve rivalersi su questi ultimi. Proprio perché i contributi sono riferibili ai collaboratori e il titolare è obbligato a recuperarne l'importo mediante rivalsa, le somme versate non sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF del titolare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari, sostenendo che tali somme potessero essere dedotte dal proprio reddito ai fini dell'IRPEF. La questione riguarda i contributi dovuti in quota fissa dai collaboratori e l'obbligo del titolare di esercitare nei loro confronti la rivalsa.
Norme richiamate
Normativa previdenziale sui contributi dei collaboratori familiari
Contributi previdenziali dovuti in "quota fissa"
Il titolare dell'impresa familiare è tenuto materialmente al versamento dei contributi dei collaboratori familiari, ma tale obbligo è accompagnato dall'obbligo di rivalsa nei confronti dei collaboratori.
Normativa IRPEF sulla deducibilità degli oneri previdenziali
I contributi versati dal titolare per conto dei collaboratori familiari non sono deducibili dal reddito del titolare, poiché non costituiscono un onere definitivamente a suo carico.
Massime di principio
- Quando un soggetto versa contributi previdenziali per conto di un altro soggetto ed è obbligato a rivalersi su quest'ultimo, il pagamento non costituisce normalmente un costo definitivamente sostenuto dal versante.
- La deducibilità fiscale richiede, in linea generale, che l'onere sia effettivamente riferibile al reddito del contribuente e rimanga a suo carico; l'obbligo di rivalsa può escludere tale requisito.
- Nelle imprese familiari occorre distinguere tra il soggetto formalmente incaricato del versamento dei contributi e il soggetto al quale i contributi sono sostanzialmente imputabili.
- Il titolare non può dedurre contributi relativi ai collaboratori familiari soltanto perché li ha materialmente pagati, se la legge gli impone di recuperarne l'importo mediante rivalsa.
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