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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina 17 marzo 2021 n. 565, come confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. II civile, 26 marzo 2025 n. 1883, quest’ultima notificata il 1° aprile 2025 e passata in giudicato il 3 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202501072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze civili che hanno condannato l’ente pubblico al pagamento di euro 309.041,31, oltre interessi e oneri di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La fondazione ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 565 del 17 marzo 2021, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1883 del 26 marzo 2025, notificata all’amministrazione il 1° aprile 2025 e passata in giudicato il 3 giugno 2025. Le sentenze avevano condannato la Comunità montana al pagamento di euro 309.041,31, oltre interessi e oneri di legge. La ricorrente ha chiesto anche l’applicazione di una penalità di mora. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ovvero la necessità di sospenderlo, sostenendo che era già pendente un’esecuzione civile per la medesima pretesa. Ha inoltre dedotto che l’inottemperanza non sarebbe colpevole, in quanto era controversa davanti al giudice ordinario la pignorabilità delle somme depositate presso la banca tesoriera, e che la penalità di mora sarebbe manifestamente iniqua.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la pendenza dell’esecuzione civile non precluda né renda improcedibile il giudizio di ottemperanza e non imponga la sospensione di quest’ultimo: i due rimedi non sono alternativi né collegati da pregiudizialità, e la loro funzione viene meno soltanto con l’integrale soddisfazione del creditore. Nel merito, il giudice ha affermato che l’accoglimento dell’ottemperanza richiede il dato oggettivo dell’esistenza di un titolo giudiziale valido ed efficace rimasto ineseguito, senza necessità di accertare una colpevole inottemperanza dell’amministrazione. È stata ritenuta irrilevante anche la controversia sulla pignorabilità delle somme presso il tesoriere, poiché l’ente può reperire le risorse necessarie mediante fondi aggiuntivi regionali o ricorso al credito. Il TAR ha assegnato all’ente novanta giorni per l’integrale esecuzione delle sentenze e ha previsto, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo del Presidente della Giunta regionale del Lazio o di un delegato quale commissario ad acta, entro i successivi sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’ente. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché ritenuta manifestamente ingiusta, considerato che sul credito maturavano già interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed era pendente l’esecuzione civile. L’ente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa nel caso concreto perché manifestamente ingiusta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza all’amministrazione pubblica ai fini dell’adempimento del titolo esecutivo.

  • l. reg. Lazio 22 giugno 1999, n. 9

    l. reg. 22 giugno 1999 n. 9

    Richiamata per la natura delle comunità montane e per i poteri esercitati dalla Regione Lazio su tali enti, a fondamento dell’individuazione del commissario ad acta.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    Richiamato per gli interessi moratori già applicati al credito in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; tale circostanza ha contribuito al rigetto della penalità di mora.

Massime di principio

  • La pendenza di un’esecuzione civile avente a oggetto il medesimo credito non rende inammissibile o improcedibile il ricorso per ottemperanza e non giustifica la sospensione di uno dei due procedimenti in attesa della definizione dell’altro; entrambi i rimedi possono coesistere fino all’integrale soddisfazione del creditore.
  • Per l’accoglimento del giudizio di ottemperanza è sufficiente l’esistenza di un titolo giudiziale valido ed efficace rimasto ineseguito; non è necessario accertare una colpevole inottemperanza dell’amministrazione.
  • La difficoltà o controversia relativa alla pignorabilità delle somme detenute presso il tesoriere non esclude l’obbligo dell’ente pubblico di dare esecuzione al giudicato, quando l’ente disponga di strumenti alternativi per reperire le risorse necessarie, quali finanziamenti pubblici aggiuntivi o ricorso al credito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e prevedere, in caso di persistente inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato in ragione dei poteri di vigilanza o controllo esercitati dall’autorità sovraordinata sull’ente inadempiente.
  • La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risulti manifestamente ingiusta, anche se il giudicato è rimasto ineseguito, in particolare quando sul credito maturano già interessi moratori e sia stata avviata un’esecuzione civile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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