Cassazione Penale, Sentenza n. 7568/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di Floris per i reati contestati (artt. 337, 582 e 585 c.p.), deducendo in particolare l'erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 576, comma 5-bis c.p., ritenendola incompatibile con la struttura del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava quindi un vizio di applicazione della aggravante da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto, rilevando inoltre che la questione relativa all'art. 576, comma 5-bis c.p. era dedotta per la prima volta in cassazione. Nel corpo della decisione si è poi precisato che al ricorrente era stata applicata esclusivamente la circostanza aggravante della recidiva, non l'art. 576, comma 5-bis. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Articolo richiamato come parte delle imputazioni oggetto della condanna; la Cassazione non ha ritenuto di riesaminare il merito delle valutazioni di colpevolezza svolte in diritto di appello.
art. 582 cod. pen.
Articolo richiamato tra le fattispecie per le quali il ricorrente era stato condannato; la pronuncia di Cassazione si limita a dichiarare inammissibile il ricorso senza riformare le statuizioni di merito.
art. 585 cod. pen.
Articolo indicato nelle contestazioni di merito confermate in sede di appello; non è stato esaminato in senso modificativo dalla Corte di cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 576, comma 5-bis cod. pen.
Norma contestata dal ricorrente come aggravante impropria rispetto al reato di resistenza. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione era proposta per la prima volta in questa sede e che il motivo era manifestamente infondato; inoltre ha chiarito che nella sentenza impugnata era stata in realtà applicata solo la recidiva, non la circostanza di cui al comma 5-bis.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare la condanna alle spese e l'assegnazione della somma alla cassa delle ammende anche quando non si possa ritenere l'assenza totale di colpa del ricorrente; la Corte ha richiamato tale principio nella motivazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- I motivi nuovi introdotti per la prima volta in Cassazione sono spesso dichiarati inammissibili; le censure di merito devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito (primo grado o appello).
- Prima di proporre ricorso per cassazione contro una aggravante, verificare esattamente quale circostanza aggravante sia stata applicata nella motivazione della sentenza impugnata: un errore di valutazione su quale aggravante sia stata effettivamente adottata può rendere il motivo privo di fondamento.
- Se la Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della cassa delle ammende anche se non è provata una condotta dolosa o gravemente colposa: i giudici possono applicare sanzioni economiche per ricorsi irragionevoli.
- Quando si contesta l'incompatibilità tra una circostanza aggravante e la struttura di un reato, tale questione va trattata con argomentazioni puntuali già nei gradi di merito, corredate dalla relativa giurisprudenza, per evitare l'inammissibilità per novità in cassazione.
- In casi simili è utile chiedere al difensore di verificare il fascicolo di impugnazione per accertare le circostanze effettivamente applicate e valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione, per limitare il rischio di condanna alle spese e sanzioni accessorie.
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