Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28331/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un'erede aveva impugnato un avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio, che aveva disconosciuto alcune passività indicate nella dichiarazione di successione del de cuius perché ritenute non documentate e aveva quindi richiesto una maggiore imposta di successione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata l'esistenza delle passività. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del d.lgs. 346/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la sola disciplina dell'art. 21, escludendo l'operatività dell'art. 23, che richiede, per la deduzione dei debiti verso aziende o istituti di credito, una documentazione ulteriore e specifica rispetto al semplice atto con data certa. La ricorrente ha inoltre contestato che tali regole di prova legale valessero solo per i debiti inerenti ad attività imprenditoriali, affermando invece che si applicano anche ai debiti del de cuius non imprenditore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che, in tema di imposta sulle successioni, la deduzione dei debiti ereditari richiede cumulativamente: da un lato, la prova dell'esistenza del debito con atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o con provvedimento giurisdizionale definitivo ex art. 21 d.lgs. 346/1990; dall'altro, la produzione della documentazione ulteriore richiesta dall'art. 23 dello stesso decreto, che per i debiti verso aziende o istituti di credito impone un certificato dell'ente creditore con contenuto specifico. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione, affinché riesamini la deducibilità delle passività attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 346/1990

    Richiamato come norma del sistema sulla deducibilità dei debiti ereditari.

  • art. 21 d.lgs. 346/1990

    La deduzione dei debiti presuppone, in primo luogo, che essi risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo; per alcuni debiti bancari rilevano anche le scritture contabili previste dalla norma.

  • art. 22 d.lgs. 346/1990

    Richiamato nel sistema normativo sulle passività deducibili, senza specifica autonoma statuizione nel testo.

  • art. 23 d.lgs. 346/1990

    La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione della documentazione tassativamente prevista; per i debiti verso aziende o istituti di credito è necessario un certificato dell'ente creditore con specifiche attestazioni.

  • art. 24 d.lgs. 346/1990

    Richiamato nel sistema normativo sulle passività deducibili, senza specifica autonoma statuizione nel testo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno del riparto dell'onere probatorio in capo al contribuente che intenda dedurre passività ereditarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, la deduzione dei debiti della massa ereditaria è ammessa solo se il contribuente dimostra sia l'esistenza del debito nei modi richiesti dall'art. 21 del d.lgs. 346/1990, sia la documentazione aggiuntiva imposta dall'art. 23 del medesimo decreto.
  • Per i debiti verso aziende o istituti di credito, la disciplina dell'art. 23 d.lgs. 346/1990 opera anche quando il de cuius non svolgeva attività imprenditoriale: il richiamo ai debiti "nei modi indicati dal comma 1" include anche i debiti non imprenditoriali.
  • La prova della deducibilità delle passività ereditarie è soggetta a un sistema di prova legale e non può essere supplita da una mera affermazione della parte o da una valutazione probatoria svincolata dai requisiti documentali previsti dalla legge.
  • Quando la sentenza di merito omette di verificare la sussistenza congiunta dei presupposti legali di deducibilità e della documentazione prescritta, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieSuccessioni
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.